Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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3.2.6 Competenze di dispensazione e formazione

AR valuta che gli avanprogetti delle ordinanze trascurino diverse modifiche subite dalla LATer nel corso del processo politico, ad es. riguardo alle competenze di dispensazione.

L’avanprogetto è molto controverso in merito alle competenze di dispensazione e alla formazione dei droghieri. Mentre le associazioni dei farmacisti accolgono con favore la normativa proposta, le associazioni dei droghieri (ma anche i medici dispensanti) si sentono svantaggiate. Alcune parti biasimano il fatto che l’ordine professionale dei farmacisti venga privilegiato.

In diversi pareri viene criticato che la normativa proposta in merito alla competenza allargata in materia di dispensazione di medicamenti non rispetti i limiti previsti dalla LATer (art. 25), interferendo nelle competenze dei Cantoni.

Da varie parti viene chiesto che le disposizioni riguardanti categorie professionali future ancora da definire (persone con diploma federale nel settore della medicina complementare) non debbano andare a discapito delle professioni esistenti e consolidate (ad es. le professioni mediche con autorizzazione cantonale).

Grossi dubbi vengono espressi riguardo alla competenza di dispensazione dei medici complementari. D’altro canto vengono spesso menzionate ulteriori categorie professionali che devono essere autorizzate a dispensare i medicamenti, tra cui le levatrici, gli igienisti dentali e gli infermieri. Inoltre molto spesso viene avanzata la richiesta che le consulenti dei consultori familiari debbano poter dispensare la “pillola del giorno dopo”.

3.2.7 Pubblicità e confronti di prezzi

A livello generale viene evidenziato il rischio che i confronti di prezzi dei medicamenti soggetti a prescrizione medica possano essere utilizzati a scopi pubblicitari, provocando un aumento del consumo. L’obbligo di autorizzazione proposto come variante suscita una forte opposizione.

3.2.8 Importazione ed esportazione

La grande maggioranza degli interpellati chiede di semplificare considerevolmente la procedura di importazione dei medicamenti non omologati in Svizzera. Non è comprensibile perché per gli operatori sanitari i requisiti per l’importazione debbano essere più rigidi che non per le persone singole.

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono che il campo di applicazione delle disposizioni relative all’importazione venga esteso ad una “determinata cerchia di pazienti” o ad un “determinato effettivo di animali”.

4 Osservazioni sui singoli disegni di ordinanze

Osservazioni di carattere generale

In generale l’OMvet è accolta con favore e si ritiene che il presente avanprogetto sia stato elaborato discretamente. Soltanto BE rifiuta completamente il testo attuale dell’OMvet. BE ritiene che le disposizioni siano troppo restrittive e che l’attuazione adeguata sia improbabile dal momento che le disposizioni d’esecuzione limitano troppo l’autonomia dei Cantoni, causando oneri amministrativi troppo pesanti.

L’Ufficio del consumo osserva come l’avanprogetto non persegua lo scopo di limitare l’uso dei medicamenti veterinari e non abbia quindi effetti preventivi, bensì serva solo alla sicurezza delle derrate alimentari in quanto ne garantisce la trasparenza.