Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

detentore si debba poter passare dalla categoria degli animali domestici a quella degli animali da reddito soggetta all’obbligo di registrazione entro 6 mesi dal passaggio di proprietà. Secondo la Federazione svizzera sport equestri la classificazione deve essere definitiva.

Cpv. 1 lett. b

FR, GE e KAV ritengono che la definizione di animale domestico sia troppo complicata: si dovrebbe tralasciare l’elencazione e limitare il passaggio ad “animali delle specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari o tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia e che non servono alla produzione di derrate alimentari”. Anche NE trova troppo complicata la definizione, i PSL considerano la definizione problematica poiché le specie animali ivi elencate possono essere tenute anche per la produzione di derrate alimentari.

La SVS propone di inserire le nuove lettere c e d: “c. cavalli: gli equidi sono trattati come animali da reddito qualora siano destinati alla produzione di derrate alimentari; d. gli animali selvatici tenuti per la produzione di derrate alimentari vanno trattati come animali da reddito.” La prima lettera serve ai fini dell’adeguamento alla legislazione comunitaria, per la seconda viene addotta la motivazione che la selvaggina tenuta in cattività spesso viene comunque messa in commercio come derrata alimentare.

Capitolo 2: Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Istruzione per l’uso

L’Ufficio del consumo chiede che l’istruzione per l’uso sia data in ogni caso per iscritto. I PSL desiderano che sull’istruzione per l’uso sia riportata una nota relativa allo smaltimento dei medicamenti residui. L’Unione dei contadini friburghesi propone una fusione dell’istruzione per l’uso e dell’etichetta supplementare in un “bulletin vétérinaire” destinato a contenere tutte le informazioni necessarie in un unico documento.

Secondo l’associazione dei farmacisti del Cantone VS, ASSM e SSF si dovrebbe mantenere una distinzione coerente fra prescrizione e dispensazione. R. Müller vorrebbe fare una distinzione fra dispensazione per scorta o in forma non dispensata (etichetta, istruzione per l’uso) e dispensazione per trattamento successivo o in forma dispensata (nessun’etichetta, istruzione per l’uso verbale).

Cpv. 1

ASR e USC vorrebbero un’istruzione per l’uso soltanto per i medicamenti veterinari delle categorie A e B, SVS soltanto per i medicamenti veterinari con termini d’attesa (coerentemente tutti i medicamenti veterinari con termini d’attesa delle categorie C e D devono essere riclassificati nella categoria B). L’Associazione veterinari dell’Argovia e Vital AG ritengono superflua l’istruzione per l’uso, qualora l’informazione sul medicamento contenga già le indicazioni richieste. La Federazione svizzera per l’inseminazione artificiale ritiene superflua l’istruzione per l’uso quantomeno nei casi in cui si tratta di applicazioni standard, che spesso non possono essere abbinate ad un animale singolo (confezioni multiple di siringhe endomammarie).

Cpv. 3

ASR, SVS e USC ritengono che il periodo di 24 ore sia stato fissato in modo arbitrario o che sia decisamente troppo breve. Vengono proposte diverse soluzioni: un’estensione a 72 ore o la formulazione senza indicazione di un limite temporale “per l’utilizzazione immediata o per il trattamento successivo di un animale malato o del gruppo di animali”. NE propone “le même jour”, altrimenti non sarebbe possibile il controllo e si renderebbe possibile l’abuso. Migros e SSF esigono tassativamente istruzioni per l’uso scritte.

HVS vorrebbe aggiungere un quarto capoverso che tenga debitamente conto della necessità della medicina complementare e alternativa.