Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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Art. 5 Etichetta supplementare

R. Müller vorrebbe mantenere l’etichetta soltanto per la dispensazione per scorta o per la dispensazione in forma non dispensata, mentre in caso di dispensazione per trattamento successivo o in forma dispensata si può fare a meno dell’etichetta. NE esige persino che su ogni medicamento veterinario, non solo su quelli soggetti all’obbligo di tenere un registro, debbano essere riportati nome e indirizzo della persona che lo dispensa. AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW SG, SH, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL, il veterinario del Cantone JU e SVS precisano che l’etichetta deve essere apposta su ogni confezione singola del medicamento veterinario (“sur chaque emballage de médicament vétérinaire remis”).

Lett. f

Vital AG ritiene superflue le etichette supplementari dal momento che le stesse informazioni sono riportate anche sul modulo ufficiale per ricette. Ciò deve essere sancito in una nuova lettera f. Siccome i foraggi medicinali vengono in parte prodotti per scorta e quindi non è possibile indicare sulla confezione il nome del detentore di animali, UFA AG e VSF vorrebbero aggiungere un capoverso 2: “Nel caso di foraggi medicinali tali indicazioni devono essere riportate sui documenti di consegna.”

Lett. e

SSF, AB e l’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Campagna chiedono che venga stralciata la lettera e, poiché una formulazione talmente ampia non è idonea a definire un requisito minimo.

Art. 6 Restrizioni nella dispensazione

SSIC chiede di integrare il titolo come segue: “Restrizioni nell’utilizzazione e nella dispensazione”.

Cpv. 1

FR e GE chiedono che tutte le vaccinazioni debbano essere somministrate esclusivamente alla presenza di un veterinario. SSIC vorrebbe una descrizione più particolareggiata di chi può essere autorizzato a somministrare le vaccinazioni oltre al veterinario. Per la SVS non è chiaro se questa disposizione significa che si possono dispensare vaccini finché non è richiesto un certificato veterinario.

Cpv. 2

UR, USC, AgorA, la Cooperativa appenzellese degli allevatori suini, ASR, SSPR, GalloSuisse, LOBAG, Prometerre, UCS, PSL, Suisseporcs, la Federazione svizzera per l’inseminazione artificiale e FSAC sono del parere che il detentore di animali non debba necessariamente frequentare un corso in relazione all’utilizzazione di medicamenti veterinari a scopo anestetico in caso di interventi come la decornazione o la castrazione a condizione che sia stato istruito dal veterinario dell’effettivo nell’utilizzazione e questi gli abbia attestato tale capacità per iscritto. La frequentazione di un corso deve essere richiesta soltanto qualora tali interventi vengano eseguiti a livello extraaziendale.

Per contro FR, SVS e PSA esigono categoricamente che tali interventi, compresa la dispensazione dei medicamenti veterinari specifici, rientrino nella sfera di competenza del veterinario. Per il caso che tali interventi dovessero essere comunque delegati al detentore di animali, PSA chiede che vengano osservate delle condizioni severe: corso, esame, perfezionamento, tenuta di un registro, controllo da parte di un ente neutrale e divieto di cessione dei medicamenti a terzi. Anche GE chiede un perfezionamento obbligatorio in seguito alla frequentazione di un corso.

JU, NE e il veterinario del Cantone JU chiedono che venga annullata la competenza dell’UFAG per l’esecuzione del corso specifico, in quanto l’unico ufficio competente è l’UFV.

Il gruppo W. Weibel è del parere che anche chi ha frequentato il corso prescritto non debba poter eseguire interventi extraaziendali, in virtù della legge sulla protezione degli animali.

L’Unione dei contadini friburghesi chiede che la durata del corso e l’esecuzione da parte di un veterinario debbano essere ancora definite in questa sede, e che si debba stabilire che il corso è gratuito per gli agricoltori.