Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
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I farmacisti biasimano per la sua unilateralità il fatto che l’OMvet consideri unicamente i veterinari; la distinzione tra prescrizione e dispensazione non sarebbe inoltre applicata coerentemente nell’intero testo dell’ordinanza.
SVKH e i produttori di medicamenti della medicina complementare lamentano che nell’intero testo dell’OMvet non sia presa in considerazione la medicina complementare (ad es. nella disposizione che riguarda la diversa destinazione).
GL, GalloSuisse, SVS, UCS e FSAC constatano come con la presente versione dell’OMvet non sia possibile eliminare l’emergenza nel settore dei medicamenti veterinari, neanche con l’ausilio delle disposizioni relative al cambiamento di destinazione.
Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario, OMvet, compresa la modifica del diritto vigente
4.1.1 Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario, OMvet
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Lett. b
ASR, SVS, USC, Vital AG e USM osservano che una tolleranza zero non è sostenibile e che pertanto sono stati definiti valori limite specifici. Per questo motivo chiedono una formulazione che sancisca la protezione dei consumatori dalla presenza di quantità indesiderate di residui di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale.
Art. 2 Oggetto
Lett. a
LU, SG, l’Unione dei contadini friburghesi e ACCS propongono di limitare il campo d’applicazione materiale ai medicamenti veterinari soggetti a prescrizione.
Lett. b
UFA AG e VSF desiderano inserire in questa sede un rimando ad un’ordinanza non ancora redatta sulla fabbricazione e dispensazione di foraggi medicinali da parte dei produttori di foraggi, in quanto il rimando al diritto comunitario vigente fatto nell’OAM non è sufficiente.
Lett. d
Biosuisse è dell’opinione che il contenuto della lettera d, ossia l’utilizzazione di medicamenti non omologati, non sia regolamentato affatto nell’OMvet.
Lett. f
SO propone di stralciare questa disposizione poiché l’unificazione è un obiettivo quasi irraggiungibile, oltre ad essere problematico in un contesto federalista.
Art. 3 Definizioni
La Federazione svizzera sport equestri e VSP chiedono che venga modificata la classificazione degli equidi: alla nascita essi vanno considerati come animali da reddito, ma in un momento indeterminato il detentore è tenuto a dichiarare il cavallo come animale da reddito con obbligo di registrazione o come animale domestico senza obbligo di registrazione. VSP è del parere che in caso di cambiamento di