Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/5: Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali (Legge sulla ricerca embrionali, EFG) · 41 pagine
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Lettera b
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia il divieto di interventi su cellule della via germinale.
C.R.-S., UniGEb e UniGE vorrebbero permettere la mutazione genetica di cellule della via germinale, risp. di cellule totipotenti, nella misura in cui le cellule vengano utilizzate per la ricerca o per scopi terapeutici. Motivazione: in questo caso l'intervento su cellule della via germinale non verrebbe trasferito alla prossima generazione. UniGEb sottolinea l'importanza di un divieto di intervento su cellule della via germinale quando da ciò dovesse aver origine un essere umano e fa rilevare che dovrebbe essere esplicitamente vietata la possibilità di effettuare un intervento nella via germinale ricorrendo all'aiuto di tecniche utilizzate per la derivazione di cellule staminali embrionali. Si potrebbe configurare il caso, per esempio, che una linea di cellule staminali costituita venga geneticamente modificata e che questa cellula staminale sia poi introdotta in un embrione ad uno stadio iniziale del suo sviluppo (embrione precoce), tanto da dar luogo ad una chimera, violando così l'articolo 119 della CF. In questo contesto la legge dovrebbe prevedere un divieto esplicito di queste pratiche.
Lettera c
EVP, GenS, UniZH, UniBS, UniBSm, UniGE, UniGEm, FMH, SGH, SIG e C.R.-S. accoglierebbero in linea di massima con favore la clonazione terapeutica per la produzione di cellule staminali embrionali. È auspicata la clonazione terapeutica come alternativa alla produzione di cellule staminali embrionali. La maggior parte delle prese di posizione fa notare il vantaggio dell'immunocompatibilità, dal momento che le cellule staminali embrionali possiedono quasi lo stesso genoma dei potenziali pazienti.
GenS, UniZH e UniGE sono del parere che dall'articolo 119 della CF non si possa evincere il divieto della clonazione terapeutica. Al momento della composizione di questo articolo, non si era ancora pensato alla clonazione terapeutica. L'articolo 119 della CF fa pertanto riferimento solo alla clonazione riproduttiva. Finora in Svizzera non è stata ancora avviata una discussione pubblica sulla sostenibilità etica della clonazione terapeutica, discussione che dovrebbe essere proposta il più sollecitamente possibile.
SO, TG, NE, BL e VKS chiedono che rimanga ancora aperta la possibilità della clonazione terapeutica.
BL si chiede se la clonazione terapeutica non sia più onesta ed eticamente meglio sostenibile della distruzione di embrioni soprannumerari. Finora non è stata avviata alcuna discussione pubblica sulla clonazione terapeutica.
Molti partecipanti alla consultazione criticano il fatto che il divieto della clonazione terapeutica e della partenogenesi non sia espressamente sancito nel disegno di legge, cosa che viene interpretata come una lacuna fondamentale perché viola la dignità umana e le norme internazionali. I seguenti 17 pareri chiedono un esplicito divieto delle pratiche a cui abbiamo fatto riferimento poco fa: SP, SAGW, AAUS, BAGT, GPS, HippoG, INTER, SAG, SEK, SGSG, VFL, Bühlkir, HLI, KSM, NOGE,VKAS, C.M-S.
BS vorrebbe vietare, per motivi di diritto costituzionale, la clonazione terapeutica, dal momento che nell'articolo 119 della CF sono severamente vietati tutti i tipi di clonazione. Dal punto di vista medico, il divieto della clonazione terapeutica è comunque privo di senso.
SP teme uno „slippery slope“ se non verrà accolto nella legge un esplicito divieto della clonazione.