Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/5: Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali (Legge sulla ricerca embrionali, EFG) · 41 pagine

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(GPS, ÄÄUS, KSMW, NOGE, BAGT e SAG) chiedono inoltre di estendere questo divieto anche ai relativi procedimenti (p. es. all'isolamento, ai metodi di caratterizzazione ecc.). TG, NEK, FMH, UniGE e C.R.-S. si esprimono per contro a favore del divieto di brevettabilità di cellule staminali embrionali e di tutte le linee di cellule staminali modificate o non modificate, ma ritengono in linea di massima brevettabili i relativi procedimenti. Secondo SAMW, le linee di cellule staminali costituite con concrete potenzialità di applicazioni terapeutiche potrebbero essere brevettabili. VKS sostiene che da un divieto di brevettazione andrebbero esclusi non solo i procedimenti ma anche le linee di cellule staminali che presentano specifiche caratteristiche, risp. che siano state tecnicamente modificate, inclusi i prodotti derivati. INTER e Uni-GEb considerano appropriata la regolamentazione del maggio 2002 del Gruppo europeo per l'etica nelle scienze naturali e nelle nuove tecnologie presso la Commissione europea. Infine, C.M.-S. propone, per evitare una commercializzazione della ricerca fondamentale, di trattare in modo differenziato la questione della brevettabilità per la ricerca fondamentale da un lato e per le possibili applicazioni farmaceutiche/cliniche dall'altro.

Capitolo 4: Ricerca con embrioni soprannumerari

Articolo 5 Obbligo dell'autorizzazione per la ricerca con gli embrioni soprannu-

merari

GenAU chiede di abbinare l'autorizzazione alla protezione dei dati e di garantire che i diversi dati delle donatrici e dei donatori vengano immediatamente distrutti. Dovrebbe inoltre essere sancito un divieto di diagnosi genetica.

GR e TI vorrebbero accogliere una presa di posizione caldeggiata dalla Commissione d'etica come requisito preliminare per l'autorizzazione (analogamente all'art. 57 della legge sulla ricerca sull'uomo). Anche per VS dovrebbe aver luogo, da parte della Commissione d'etica (CNE) prevista dall'articolo 28 della LPAM, una disanima, nel campo della ricerca sugli embrioni, delle questioni fondamentali che toccano la sfera etica.

SAMW propone di precisare il „chi“ e di parlare di „istituzioni di ricerca di diritto pubblico e di diritto privato“. Inoltre, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata per una durata di tre anni e, trascorso tale termine, dovrebbe essere richiesta una nuova autorizzazione.

Per UniLAr, il richiamo all'articolo 6 non ha alcun rilievo, poiché non sono definite le „condizioni etiche“. Sarà così la Commissione d'etica in carica a decidere cosa si debba intendere per questo.

(annotazioni di carattere generale sul tema „Obbligo di autorizzazione“ si trovano sotto l'art. 13)

Articolo 6 Condizioni scientifiche ed etiche

In totale sono 25 i partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto.

BL, SP, UniLARr, UniZH, SIAK e SBK criticano l'impraticabilità dell'articolo, asserendo che non vengono definiti i requisiti etici. SP parla, per esempio, di scarsa praticità e funzionalità ed è del parere che l'articolo 6 costituisca in realtà un alibi.

Capoverso 1

Lettera a

GL e SBK sono del parere che gli obiettivi di evoluzione biologica non costituiscano una motivazione sufficiente per la ricerca sugli embrioni. Si tratterebbe di un „concetto ambiguo“, che andrebbe precisato; tenendo soprattutto conto del fatto che la diagnosi genetica preimpianto e le tecniche di clonazione sono proibite in Svizzera.