Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/5: Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali (Legge sulla ricerca embrionali, EFG) · 41 pagine

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BGer teme che un obbligo di notifica collegato alla possibilità di sanzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 capoverso 2 lettera b si traduca di fatto in un obbligo di autorizzazione.

Lettera b

AFG propone di sostituire la generica indicazione di tempo „entro un termine adeguato“ con „un anno“. HLI critica la vaga formulazione „entro un termine adeguato“; vorrebbe che venisse concretizzata.

CVP e SFK ritengono importante che anche i risultati negativi della ricerca siano accessibili al pubblico.

Articolo 16 Obbligo dell'autorizzazione per l'importazione e l'esportazione

Capoverso 1

LPS, FDP e GenS sostengono esplicitamente la regolamentazione proposta; secondo FDP, tuttavia, l'importazione di cellule staminali dovrebbe restare un'eccezione. Per NE, all'obbligo dell'autorizzazione dovrebbe essere soggetta solo l'importazione di cellule staminali ma non la loro esportazione.

SP, HLI e C. M.-S. si esprimono contro un'importazione, dal momento che le condizioni d'importazione non sarebbero di fatto verificabili. UniLAr teme che consentendo l'importazione si rinuncerebbe ai principi etici che sono alla base della legge sulla ricerca embrionale, poiché non potrebbe aver luogo alcun esatto controllo sulla loro provenienza: respinge quindi anche l'importazione di cellule staminali.

Anche VD e UniLAm accennano alla difficoltà di controllare se le cellule staminali importate provengano effettivamente da embrioni diventati soprannumerari e non invece prodotti a scopo di ricerca: nonostante questo accenno, non si oppongono in generale all'importazione.

In relazione alla regolamentazione dell'importazione e dell'esportazione di cellule staminali, GL e AI chiedono l'introduzione di un principio di sussidiarietà, dovrebbe cioè essere consentita l'importazione di cellule staminali solo se in Svizzera non fossero disponibili cellule staminali idonee. GL vorrebbe inoltre rifiutare l'autorizzazione all'esportazione quando in Svizzera vi fosse un fabbisogno di cellule staminali.

SFK chiede un principio di sussidiarietà di altro tipo, fornire cioè la prova che non è stato possibile ottenere in altro modo i risultati (analogamente all'art. 14).

BL fa presente a questo proposito che anche l'importazione e l'esportazione di linee di cellule staminali per scopi terapeutici necessitano di una regolamentazione.

FDP e ECOS rilevano che le differenze delle regolamentazioni nazionali del diritto di brevetto potrebbero portare a delle distorsioni del commercio, con conseguenti possibili danni per la Svizzera come sede di ricerca. Le regolamentazioni sui brevetti dei Paesi esportatori potrebbero inoltre far sì che le conoscenze risultanti dalla ricerca sulle cellule staminali non siano giuridicamente protette. Anche SGSG fa riferimento ai possibili problemi legati all'indennizzo delle spese e dei diritti di licenza.

Per impedire la commercializzazione, C. M.-S. vorrebbe che l'esportazione venisse consentita solo dopo verifica del reale indennizzo delle spese.

Capoverso 2

Lettera a

LPS propone la seguente formulazione, che dovrebbe sostituire le lettere da a) a c): „L'autorizzazione all'importazione è rilasciata se le condizioni che regolano la derivazione di cellule