Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/148: Ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantili · 9 pagine
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definizioni, che comporterebbe in ultima analisi un indebolimento della protezione accordata (Défense des enfants International).
Il Cantone di Argovia ritiene che spetterà alla giurisprudenza definire e delimitare le diverse nozioni introdotte nel nuovo articolo 182 CP. È dell'avviso che in tale ambito occorrerà anzitutto concretare la nozione di sfruttamento, sia sul piano sessuale sia per quanto concerne il lavoro. Rileva che la definizione di trapianto e di commercio di organi risulterà dalla nuova legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule. Per distinguere tra traffico illecito di organi e attività legale volta a identificare un donatore compatibile e a trapiantare l'organo ricevuto, propone di fondarsi sul criterio della gratuità della donazione.
3.2.1.2. Adeguamento della struttura dell'articolo 182 CP
I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che i fanciulli vittime degli atti contemplati dal nuovo articolo 182 CP siano menzionati e trattati separatamente nella disposizione: Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani, Comitato svizzero per l'Unicef, Défense des Enfants International, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera, Giuristi democratici svizzeri, Pro Familia Svizzera e Terre des hommes.
3.2.1.3. Pena prevista nell'articolo 182 CP
Taluni interpellati chiedono un inasprimento generale della pena minima (PEV) o che tale pena sia inasprita per i casi in cui il reato:
- è commesso su fanciulli: Défense des Enfants International (sempreché i fanciulli non siano specificamente menzionati e protetti in altro modo nella disposizione), Giuristi democratici svizzeri, Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani, Pro Familia Svizzera e Pro Juventute.
L’Associazione svizzera per i diritti umani e Pro Juventute propongono - quale alternativa all'inasprimento delle pene - di prevedere nell'articolo 184 CP circostanze aggravanti per il reato di tratta di esseri umani;
- è commesso insieme da più persone: Centro d'informazione per le donne FIZ e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen;
- è stato commesso per mestiere: PCS (sarebbe favorevole a un inasprimento della pena minima, segnatamente nei casi in cui l'autore agisce per mestiere o esercita la tratta per mero fine di lucro), Centro d’informazione per le donne FIZ e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen (ritengono non sia opportuno fissare un massimale dell'importo della multa).
Dal canto suo, il Cantone di Ginevra rileva che il nuovo articolo 182 CP dovrebbe essere adeguato alle modifiche previste nella nuova parte generale del Codice penale svizzero per quanto concerne la pena.
Il Centro d'informazione per le donne FIZ e l’Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che la nuova classificazione dell'articolo 182 CP non consente più di applicare la disposizione concernente l'aumento della pena in caso di reato collettivo ai sensi dell'articolo 200 CP e che questa circostanza aggravante dovrebbe quindi essere menzionata espressamente nell'articolo 182 CP.