Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/148: Ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantili · 9 pagine
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concerne la questione del consenso, il Centro d'informazione per le donne FIZ chiede che la disposizione legale sia formulata in modo chiaro, sia per soddisfare le esigenze del Protocollo facoltativo sia per fornire punti di riferimento alla giurisprudenza. Anche la Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera si esprime in tal senso.
La Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen chiede che nell'elencazione dei mezzi utilizzati dagli autori del reato sia escluso il libero consenso della vittima. Ritiene sia necessario precisare espressamente che il consenso è un elemento irrilevante per quanto concerne i minorenni.
Secondo la Società svizzera di diritto penale è invece superfluo precisare espressamente che l'eventuale consenso del fanciullo non ha alcuna rilevanza. Sottolinea infatti che già le pertinenti disposizioni del Codice civile non considerano giuridicamente valido un siffatto consenso di un minorenne e che il consenso della vittima è ammesso con estremo riserbo anche nei casi in cui quest'ultima è maggiorenne.
• Il Cantone del Giura e la Fédération des Entreprises Romandes criticano l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche.
• Taluni interpellati si chiedono infine se il principio della protezione del bene giuridico su cui poggia il Codice penale svizzero non richieda che l'articolo 182, che tutela tre beni giuridici differenti, sia suddiviso in più disposizioni (COMAMAL). Sempre per quanto concerne il bene giuridico, il Cantone di Appenzello Esterno ritiene che il nuovo articolo 182 CP non incida in alcun modo sulla possibilità di applicare cumulativamente le altre norme che tutelano l'integrità fisica o sessuale, giacché tali norme proteggono beni giuridici diversi da quello interessato dalla disposizione sulla tratta di esseri umani.
3.2.2. Permessi di dimora per le vittime della tratta di esseri umani
Diversi interpellati chiedono di accordare alle vittime della tratta di esseri umani un permesso di dimora temporaneo o permanente che consenta loro di rimanere in Svizzera almeno fino al termine di un eventuale procedimento giudiziario (PS, Centro d'informazione per le donne FIZ, Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, Società di utilità pubblica delle donne svizzere).
Il PS propone di modificare l’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri con un nuovo articolo 13 lettera q e un nuovo articolo 36bis.
Il Centro d'informazione per le donne FIZ e l'Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen auspicano che, in caso di apertura di un procedimento penale, le vittime della tratta di esseri umani ricevano automaticamente un permesso di dimora. Chiedono pertanto l'adozione di una norma che va oltre l'attuale disposizione potestativa di cui all'articolo 13 lettera f dell'ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri e oltre la disposizione, anch’essa potestativa, che figurerà nella nuova legge sugli stranieri. Il Comitato svizzero per l’UNICEF sottolinea che è necessario disciplinare espressamente la dimora delle vittime, minorenni e adulte, della tratta di esseri umani.
Il Cantone di Zurigo si oppone al conferimento automatico di un permesso di dimora alle vittime straniere, poiché ritiene che la legislazione in vigore consenta già di rilasciare autorizzazioni caso per caso.