Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/148: Ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantili · 9 pagine

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3.2.3. Aspetti finanziari

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione non condividono il parere secondo cui a livello federale non vi saranno ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale: Cantone di San Gallo, Lobby svizzera dei bambini, Associazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, Associazione svizzera per i diritti umani e Pro Juventute.

Tali interpellati chiedono che la Confederazione metta a disposizione più mezzi finanziari. Anche Pro Familia Svizzera esprime indirettamente questa richiesta domandando che le campagne di prevenzione e d’informazione e i programmi per la lotta alla tratta di esseri umani non subiscano alcuna restrizione budgetaria; ritiene infatti che questo nuocerebbe sia al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Protocollo facoltativo sia agli sforzi di coordinamento.

Il PLR chiede invece che l’affermazione secondo cui l’applicazione del Protocollo facoltativo a livello federale non avrà conseguenze finanziarie dirette né ripercussioni sull’effettivo del personale sia scrupolosamente rispettata.

Sia il PPD sia il PLR hanno accolto con una certa prudenza le previsioni concernenti le spese supplementari dei Cantoni e attendono maggiori precisazioni.

3.3. Ulteriori osservazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione

Alcuni enti consultati propongono di cogliere l’occasione offerta dalla ratifica del Protocollo facoltativo e dalla modifica del vigente articolo 196 CP per:

- modificare l’articolo 197 CP (Pornografia): ZH, Giuristi democratici svizzeri e Società svizzera di diritto penale;

- adattare parte della terminologia dell’articolo 185 numero 5 CP a quella del nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera b CP: GE;

- abrogare l’articolo 240 capoverso 3 e l’articolo 245 numero 1 quarto comma CP, in considerazione del nuovo articolo 6 CP: GE;

- adeguare l’articolo 264 capoverso 2 CP per renderlo compatibile con il nuovo articolo 6 capoverso 1 lettera b CP: GE;

- completare la legge sugli stranieri aumentando la pena per il traffico di migranti a un massimo di cinque anni; la pena massima di tre anni di detenzione prevista dal diritto vigente è infatti considerata inadeguata al ruolo svolto dai passatori nell’ambito della tratta di esseri umani: Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen;

- istituire un controllo delle importazioni che obblighi le imprese che producono merci all’estero e le vendono in Svizzera a certificare sistematicamente che i loro prodotti non sono stati fabbricati da bambini costretti a lavorare. Questo tipo di controllo potrebbe essere applicato anche nell’ambito della lotta al traffico di organi: COMAMAL.