Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/148: Ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantili · 9 pagine

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3.2.1.4. Ulteriori osservazioni in merito al nuovo articolo 182 CP

• Taluni interpellati deplorano che la norma penale non si applichi allo sfruttamento non

commerciale dei fanciulli, segnatamente in seno alla famiglia e nella cerchia dei conoscenti stretti (Défense des Enfants International, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen).

• L'applicazione del principio dell'universalità è accolto favorevolmente da diversi

interpellati: Cantone di Sciaffusa, Giuristi democratici svizzeri, Società di utilità pubblica delle donne svizzere e Terre des hommes. Il Cantone del Giura e Terre des Hommes propongono di menzionare espressamente il nuovo articolo 182 CP nell'articolo 5 della nuova parte generale del Codice penale. Il Cantone di Ginevra ritiene che il nuovo capoverso 4 dell'articolo 182 CP sia superfluo poiché il futuro articolo 6 CP sarà comunque applicabile. Aggiunge che qualora il capoverso 4 sia invece stato previsto per conseguire l'obiettivo perseguito dall'articolo 185 numero 5 CP occorre modificarne la formulazione.

• Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di estendere ulteriormente il campo

di applicazione dell'articolo 182 CP affinché tale disposizione sia in particolare applicabile alla tratta delle donne a scopo di matrimonio (Centro d'informazione per le donne FIZ; Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen, che suggerisce di menzionare espressamente nelle fattispecie di reato anche gli ultimi anelli della catena, al fine di includere il fenomeno della tratta finalizzata al matrimonio; Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera; Terre des Hommes, che auspica che sia punita la vendita di minorenni a scopo di matrimonio).

Taluni interpellati chiedono che il campo di applicazione della disposizione sia esteso a tutte le forme di vendita, a prescindere dallo scopo della stessa (Terre des hommes), alla sperimentazione medica sull'essere umano (SG), alla ricerca tecnologica sui fanciulli (Lobby svizzera dei bambini) nonché alla produzione, alla registrazione e all'utilizzazione di immagini, materiale sonoro o dati sensibili concernenti fanciulli (Lobby svizzera dei bambini).

La Società svizzera di diritto penale ritiene che occorra considerare reato non soltanto la "tratta" intesa quale transazione che implica un venditore e un compratore bensì tutti gli atti in seguito ai quali la vittima si ritrova nelle mani dello sfruttatore. È quindi dell'avviso che vanno puniti non soltanto il compratore e il venditore in senso stretto bensì anche tutte le altre persone che, per un qualsivoglia motivo (non è neppure necessario che la loro attività sia rimunerata), sono disposte a entrare in contatto con la vittima per disporne e ad utilizzare questo contatto a proprio vantaggio. Il Comitato svizzero per l'Unicef chiede un'estensione analoga del campo di applicazione proponendo di definire il reato di tratta di esseri umani quale "vendita, trasporto, trasferimento, sequestro o presa in consegna di un fanciullo per un qualsivoglia scopo". Anche il Cantone di San Gallo auspica che la nuova disposizione si applichi a tutte le forme di commercio di esseri umani, poiché ritiene che nessun fine giustifica il fatto che un essere umano sia trattato alla stregua di una merce.

• Diversi interpellati chiedono che si precisi che in nessun caso possa essere ipotizzato

il consenso della vittima. Défense des Enfants International, la Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen e Terre des hommes sottolineano che i minorenni non devono mai essere considerati consenzienti. Sempre per quanto