Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/204: Legge sulle funivie · 13 pagine
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d’ora innanzi nella legge sul trasporto viaggiatori1 (precedentemente ORCF). Così facendo si attribuisce ad una legge, il cui obiettivo è di disciplinare la sicurezza di impianti tecnici, il compito di controllare aspetti legati all’economia, alla politica ambientale e alla pianificazione del territorio, che non dovrebbero essere forzatamente verificati in questa sede e non
rientrerebbero nella competenza dell’UFT. Simili parametri eluderebbero il disciplinamento sulla pianificazione del territorio e pertanto devono essere stralciati.
ATA e pro natura considerano il proposto disciplinamento nell’ambito della LTV una base indispensabile, affinché la legge sugli impianti di trasporto a fune possa conseguire i suoi obiettivi.
3.5 Aspetti di pianificazione del territorio
- Il SAB ritiene che normalmente le aree da allacciare vadano definite con l’ausilio di strumenti di pianificazione del territorio (piano direttore, piano di zona). I Cantoni e i Comuni devono essere incoraggiati a favorire lo sviluppo sostenibile delle zone sciistiche mediante strumenti di pianificazione del territorio.
- Piano settoriale: Nella sua presa di posizione, il Canton ZH accenna alle notevoli incidenze che la costruzione di funivie potrebbe avere sul territorio e chiede che la legge definisca chiaramente che l’autorizzazione alla costruzione soggiace alle concezioni e ai piani settoriali della Confederazione, conformemente all’articolo 13 LPT.
Secondo il Canton UR, il piano settoriale non è né necessario né utile. PSS e USAM si dicono preoccupati per il fatto che la Concezione “Paesaggio svizzero” venga menzionata a più riprese nel rapporto. Secondo loro, questo progetto era controverso sin dall’inizio per il suo approccio e la sua forma. Sarebbe inammissibile che la Confederazione bloccasse progetti per la costruzione di funivie richiamandosi a simili concezioni. La Confederazione è invitata a non fare politica per il tramite della pianificazione.
I Cantoni GR e GL propongono di rielaborare la legge, in modo che la politica delle
concessioni possa basarsi sui piani direttori. Secondo loro, la politica delle concessioni non può infatti ispirarsi alla Concezione “Paesaggio svizzero” e, meno ancora, alle risposte del Consiglio federale agli interventi parlamentari (Forster). Se il piano direttore fosse preso in considerazione, sarebbe possibile rinunciare ad un piano settoriale.
3.6 Armonizzazione con il diritto europeo
Secondo Garaventa, CIFS e NSBIV, i concetti di componenti di sicurezza, sottosistemi e requisiti fondamentali vanno chiariti. Lo stesso vale per il campo d’applicazione, che va definito analogamente alla direttiva.
Si sostiene inoltre che i requisiti fondamentali debbano essere applicabili unicamente agli impianti approvati dalla Confederazione o a impianti di grosse dimensioni ( AI, VD, FR, JU, NW, UR, GR, GL, TI, WIH, CIFS, FER, TCS). La direttiva non sarebbe stata concepita per piccoli impianti e, se applicata a questo tipo di impianti, potrebbe comprometterne la sopravvivenza. Gli impianti di piccole dimensioni possono essere gestiti in modo sicuro anche alle attuali condizioni quadro. Il Canton SZ è del parere che i requisiti fondamentali debbano essere applicabili a tutti gli impianti adibiti al trasporto di persone.
Si fa notare che la Direttiva sugli impianti a fune andrebbe presa maggiormente in considerazione (FUS, NSBIV) e che diverse norme andrebbero inscritte nell’ordinanza (FUS, SAB, FST, FSPCP,
OW). In quest’ottica, si invita il Consiglio federale ad attenersi al diritto europeo (FUS).
1 Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada: RS 744.10