Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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forza le PMI che operano nel settore per far sì che il cambiamento avvenga senza problemi. Le informazioni elaborate in collaborazione con i vari settori sono indispensabili soprattutto per le PMI.

BL approva la responsabilizzazione, ma fa notare che molte imprese che ora devono eseguire il controllo autonomo non dispongono delle risorse tecniche e di personale necessarie a tale scopo. Le autorità dovrebbero quindi fornire loro un aiuto completo, per lo meno nella fase introduttiva.

Riguardo alla proroga dei periodi transitori, numerose organizzazioni consultate hanno esplicitamente accennato alla situazione delle PMI. Per le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (econom, ecoswiss, HKBB e SGCI) e per i partiti politici (PPD, PLR, UDC), i periodi transitori devono essere prorogati. Nei primi mesi dopo l’entrata in vigore, i brevi periodi proposti scatenerebbero una marea di notifiche e comunicazioni che né le imprese né le autorità riuscirebbero a gestire. In particolare, bisogna tenere conto del fatto che le PMI che non hanno dimestichezza con la legislazione dell’UE devono informarsi in merito. econom, ecoswiss, HKBB SDV e SGCI trovano adeguata una proroga dei periodi transitori soprattutto per le numerose PMI che non conoscono a fondo il diritto CE. SDV fa notare che i droghieri, come rappresentanti delle PMI, non hanno praticamente alcuna conoscenza della legislazione dell’UE, per cui chiedono un’adeguata proroga dei periodi transitori. Per SFR, i periodi transitori devono essere adeguati alle reali circostanze e tengano conto delle esigenze economicoaziendali delle imprese.

Pareri dettagliati sulla proroga dei periodi transitori si trovano ai numeri 5.1 (art. 91-96 OPChim) e 5.3 (art. 60 OBIOC).

Riguardo alle PMI, in alcuni casi si è parlato anche di costi ed emolumenti. Ad esempio, APDP fa notare che a causa degli elevati emolumenti (cfr. 5.6; OEPChim) le PMI non potranno più permettersi di sviluppare prodotti propri. A questo proposito, vengono citati in modo speciale gli emolumenti per i biocidi. APDP crede che la burocrazia nazionale e i relativi costi rovineranno le PMI e lasceranno la concorrenza nelle mani di pochi monopolisti. KVS fa notare con forza che in nessun caso le disposizioni esecutive devono comportare un rincaro del processo di creazione del valore aggiunto. In particolare, le “competenze specifiche” (art. 5 ORRPChim) e le “autorizzazioni speciali” (art. 6 ORRPChim) dovrebbero essere adeguate alle circostanze e ai processi di lavoro specifici delle PMI al chiaro scopo di proteggere l’uomo e l’ambiente in modo mirato e opportuno.

4.7 Norme concernenti le persone

Alcune organizzazioni consultate (BL, GBI, USS, TI) auspicano nel complesso una precisazione delle norme concernenti le persone. GP e WWF sottolineano che è estremamente importante mantenere e potenziare lo strumento rappresentato da queste norme. In tal senso, formazione e informazione sono strumenti irrinunciabili per un elevato livello di protezione.

Diversi Cantoni (AR, BL, BS, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH) come pure SSIV e UK criticano il sistema proposto delle autorizzazioni speciali e chiedono di rivederlo a fondo. Sanu, invece, approva le novità nel campo delle autorizzazioni speciali.

Nel complesso, i limiti di tempo previsti per le autorizzazioni speciali concernenti i prodotti fitosanitari hanno suscitato forti critiche. Sia diversi Cantoni e uffici tecnici cantonali (AG, BE, FR, GE, JU, LBBZ GR, LBBZ TG, LBBZ ZG, LWA SH, NE, NW, VD, VS) sia le organizzazioni agricole (AgorA, SPIA, IFELV, CSF, Lobag, LWBVD, NCJA, Prométerre, FSPC, SOV, SVLT, Swissgranum, Swiss Tabac, TBV, Uniterre, USPV) e alcuni settori dell’economia (CP, ecoswiss, SGCI) si dicono in linea di massima contrari a detti limiti di tempo. Per contro, solo alcune organizzazioni consultate approvano i limiti di tempo delle autorizzazioni speciali per i prodotti fitosanitari (BD ZH, BS, SSIV, Sanu, FFS, UK, TI) e il requisito dei corsi di ripetizione (BD ZH, BUW LU, SSIV, FFS).

SVC è dell’opinione che alcune disposizioni concernenti i requisiti in materia di formazione e le autorizzazioni siano mal formulate. In particolare, la concessione di autorizzazioni deve essere trattata in modo restrittivo. Ci si riferisce alla concessione a persone che non hanno compiuto la formazione in Svizzera. In questi casi, si deve prevedere una formazione integrativa.

Pareri dettagliati sulle autorizzazioni speciali si trovano al punto 5.2 (art. 6-7 ORRPChim).

Per BL, GL, LU, SZ come pure per SSIV e UK, la liberalizzazione del sistema di autorizzazione previsto dalla legge sui prodotti chimici e contenuta nei presenti avamprogetti si spingerebbe troppo oltre. Alcuni Cantoni (AI, BL, GL, LU, SZ, TI) e UK affermano che è contraddittorio abbinare il passaggio a un sistema basato sul controllo autonomo dei responsabili dell’immissione sul mercato con l’abolizione pressoché totale dei presupposti tecnici necessari (obbligo di competenza tecnica) per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi. Per BL e GL, in questo modo si mette in discussione l’attuale livello di protezione. SSIC, invece, sostiene le semplificazioni derivanti dall’abolizione delle cedole di veleno e dalla sostituzione del responsabile dei veleni con la persona di contatto per i prodotti chimici.

Diversi Cantoni (AR, BL, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH) come pure UK approvano il requisito della competenza tecnica come presupposto per la fornitura di prodotti chimici particolarmente pericolosi. Parecchi Cantoni (AR, BS, BL,