Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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LU, SG, SH, SO, SZ TG, TI, ZG, ZH) come pure EAWAG, SSIV e UK chiedono che la competenza tecnica diventi un requisito anche per la fornitura a utilizzatori professionali/commerciali. In relazione alla competenza tecnica, AR, SO, SZ e UK fanno notare che dall’articolo 5 ORRPChim non emerge chiaramente se le attività citate possano o meno essere svolte anche sotto la guida di una persona tecnicamente competente. SZ e UK chiedono di precisare ulteriormente in un capoverso a parte i requisiti di competenza tecnica. SH critica che il principio di autorizzazione riferita all’impresa e basato sui competenti responsabili dei veleni venga abbandonato in favore di un sistema che, secondo SH, non sarebbe equivalente e in cui la competenza tecnica è riferita unicamente alle persone.
Pareri dettagliati sulla competenza tecnica e sulla persona di contatto si trovano ai numeri 5.1 (art.65-67 OPChim) e 5.2 (art. 5 e allegato 1.10 ORRPChim).
4.8 Altri temi
Sui temi seguenti, numerose organizzazioni consultate hanno presentato, da un lato, osservazioni generali, dall’altro, proposte concrete di emendamento concernenti le disposizioni interessate. Vengono indicati, di volta in volta, i rimandi ai rispettivi dettagli.
Diverse associazioni e organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, Pharma, SGCI, usam, swissmem, FSD, VSLF) come pure PLR sono in linea di massima d’accordo sul fatto di mantenere l’attuale registro dei prodotti, purché ciò non comporti spese supplementari per le imprese interessate. A questo proposito, ACIMA, ecoswiss, SGCI, FSD e VSLF affermano che le norme vigenti nell’UE non prevedono un registro dei prodotti, ma nemmeno lo escludono espressamente. Il registro dei prodotti è approvato da Coop. GP e WWF chiedono che l’attuale registro dei prodotti venga mantenuto in tutto e per tutto. In linea di massima, CSIT afferma che, nell’interesse della popolazione, in nessun caso si debba peggiorare o complicare l’accessibilità ai dati di tossicità e alle informazioni riservate sulla composizione dei prodotti. Se mancasse un registro dei prodotti esauriente, CSIT dovrebbe crearsi una propria banca dati affrontando spese supplementari ingenti.
Pareri dettagliati sul registro dei prodotti si trovano al numero 5.1 (art. 72 OPChim).
Numerose organizzazioni consultate hanno espresso un parere anche sugli obblighi di annuncio e di comunicazione richiesti in relazione al registro dei prodotti. Per diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, econom, HKBB, swissmem, usam, VSSI, VSLF) come pure per il PPD, gli annunci richiesti relativi ai prodotti in conformità dei presenti avamprogetti sono decisamente eccessivi. Si chiede quindi di ridurli in base alle necessità. econom e SGCI sottolineano che la conseguente spesa amministrativa non è assolutamente proporzionata all’utilità per l’uomo e per l’ambiente. Anche FSHBZ e Sika criticano il fatto che gli annunci comportino una maggiore spesa amministrativa senza però migliorare il livello di protezione. Per SFR, la spesa amministrativa prevista deve essere ridotta a un livello tale da garantire la sicurezza prevista rinunciando a tutto ciò che va oltre detto livello. In linea di massima, IGK critica il fatto che, per quanto concerne l’obbligo di annuncio, la spesa passi dall’autorità al fabbricante. TI vorrebbe, invece, che diventi obbligatorio annunciare i quantitativi di prodotti chimici immessi sul mercato, perché solo così si potrebbero valutare l’esposizione e il rischio per la salute e l’ambiente.
Pareri dettagliati sull’obbligo di comunicazione e di annuncio si trovano al numero 5.1 (risp. art. 21 e art. 56-61 OPChim).
Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, HKBB, Pharma, SGCI, swissmem) e il PLR affermano che non si può pregiudicare la piazza svizzera della ricerca che dipende da un efficace e conveniente approvvigionamento di prodotti non solo nel settore chimico e farmaceutico. Si chiede, quindi, di verificare rigorosamente l’opportunità di tutte le disposizioni valide per i prodotti chimici in piccole quantità, soprattutto per quelli destinati alla ricerca e allo sviluppo. Per ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, SGCI e swissmem, dalle esperienze negative maturate nell’UE con disposizioni sfavorevoli alla ricerca si devono trarre le dovute conclusioni. Anche secondo il PPD, quando i quantitativi di prodotti chimici sono modesti si deve mitigare il rigore delle norme in base al minor rischio. Altrimenti, si intralcerebbe ingiustamente la ricerca. Anche econom afferma che si deve garantire la proporzionalità delle disposizioni importanti per la ricerca e lo sviluppo.
Pareri dettagliati sulla ricerca e sullo sviluppo si trovano al numero 5.1 (art. 15 OPChim).
Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, econom, ecoswiss, Lonza, Pharma, SGCI, SKW, swissmem, VSLF) e il PLR sottolineano che si deve attribuire grande importanza alla tutela della proprietà intellettuale e in particolare al segreto commerciale. Per SGCI, si è adeguatamente tenuto conto della tutela del primo notificante. Ma perché l’attuazione sia conforme alla pratica occorrono altri adeguamenti. A questo proposito, ACIMA, UPSA, ecoswiss, Lonza, SGCI, SKW, swissmem e VSLF si dicono, tuttavia, preoccupate perché l’OPChim (art. 89) prevede la possibilità di delegare a terzi settori anche molto delicati nell’ambito dell’esecuzione.