Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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dovrebbe anticipare il diritto CE per motivi di concorrenza. Gli adeguamenti al diritto CE dovrebbero essere apportati solo dopo l’attuazione dei relativi atti legislativi nell’UE. Per KVS, questi sviluppi vanno seguiti con atteggiamento critico, tanto più che l’allargamento dell’UE ad altri 10 Stati membri e gli sviluppi del REACH metteranno indubbiamente in agitazione i mercati. In vista del lungo periodo di tempo che dovrà ancora trascorrere prima che entri in vigore il REACH a livello europeo, KVS è favorevole a una rapida entrata in vigore del PARCHEM. Per quanto riguarda SKW, le opinioni sul REACH sono ancora vaghe, ma l’armonizzazione del diritto svizzero col diritto CE rappresenta comunque un obiettivo primario. Per SRF, l’attuale adeguamento al vigente diritto CE è un primo passo verso l’armonizzazione. Aspettare il REACH per compiere una revisione totale non agevola l’adeguamento. Per SO, con il passaggio alle disposizioni dell’UE, in futuro le norme in materia di prodotti chimici saranno comunque soggette a profonde trasformazioni, per cui non ha senso aspettare i prossimi emendamenti di legge dell’UE.
Per SGARM, è noto che l’UE sta rivedendo il proprio diritto in materia di prodotti chimici. Tuttavia, SGARM vuole che il pacchetto PARCHEM venga posto in vigore adesso. Prima ciò avverrà, meglio sarà.
Parecchie organizzazioni consultate, tra cui molti Cantoni, hanno espresso un parere anche sul globally harmonised system (GHS) e sulle possibili conseguenze per il diritto svizzero in materia di prodotti chimici.
Molti Cantoni (AG, AR, BS, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) come pure SSIV e UK partono dal presupposto che l’odierno sistema di etichettatura dell’UE sarà sostituito quanto prima dal GHS valido in tutto il mondo, e che l’odierno sistema europeo di classificazione e di etichettatura ha vita limitata. Si presume che l’UE introdurrà il GHS contemporaneamente all’entrata in vigore del REACH.
Per SZ e UK, ciò significa che i relativi possibili adeguamenti devono essere inseriti fin d’ora nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Se tali adeguamenti dovessero richiedere addirittura un emendamento di legge, la fase intermedia dovrebbe essere sfruttata per eventuali correzioni. IGK afferma che probabilmente l’introduzione del GHS a livello nazionale presupporrà un’ampia revisione dell’OPChim e contemporaneamente l’adozione del GHS nel diritto CE.
Circa la metà dei Cantoni (AI, AR, AG, BE, BL, BS, GL, GR, SG, SZ, TG, UR, ZG, ZH) come pure SSIV e ACCS criticano un’eventuale seconda conversione del sistema di classificazione e di etichettatura (cfr. 4.2). Per ZH, sarebbe sostenibile tollerare per qualche anno la compresenza di "confezioni" etichettate secondo il diritto CE e confezioni etichettate secondo il diritto svizzero. LU e SGAH deplorano che nell’impostare le ordinanze non si sia tenuto conto del GHS, o meglio che non sia ancora stato possibile tenerne conto. GP e WWF chiedono addirittura che il sistema unitario internazionale di classificazione ed etichettatura delle sostanze secondo il GHS venga subito recepito. Anche EAWAG reputa che, sebbene il GHS non sia ancora stato implementato nell’UE, la Svizzera dovrebbe già introdurre questo sistema di classificazione. L’armonizzazione globale deve avere la precedenza sull’armonizzazione con l’UE, tanto più che c’è da aspettarsi che l’UE implementi il GHS anche nell’ambito del REACH. EAWAG afferma, inoltre, che sia il GHS sia il TGD rivisto dell’UE (Technical Guidance Document in Support of Commission Directive 93/167/EEC and Risk Assessment for New Notified Substances) propongono principi di valutazione dei preparati e delle miscele di cui si è tenuto troppo poco conto negli attuali avamprogetti.
4.6 Ripercussioni sulle PMI
Qui di seguito sono riportati diversi temi che le organizzazioni consultate mettono in relazione con le PMI.
econom afferma che l’imminente cambiamento richiederà dalle PMI uno sforzo importante, ma nel contempo porterà con sé agevolazioni amministrative. La ditta KFN fa notare il peso complessivamente crescente che grava sulle PMI a causa di leggi e ordinanze e, per quanto concerne l’industria della calce, contesta che il nuovo diritto in materia di prodotti chimici comporti benefici invariati rispetto agli oneri. In ogni caso, il progetto di legge è accettabile per le grandi imprese dell’industria chimica e farmaceutica che si avvalgono della collaborazione di esperti in materia.
Diverse imprese e associazioni economiche (ACIMA, UPSA, Coop, econom, ecoswiss, HKBB, KVS, SGCI, usam, SKW, swissmem, VSAI, VSLF, VSSI) affermano che, con l’introduzione di queste nuove e complesse norme concernenti i prodotti chimici, le imprese vanno incontro a oneri supplementari, che peraltro potrebbero gravare soprattutto sulle PMI e sulle imprese che conoscono male l’attuale legislazione UE. Si chiede pertanto che a tempo debito, in collaborazione con il mondo economico e con le autorità esecutive, vengano messi a disposizione adeguate informazioni e sostegni d’attuazione. Diverse organizzazioni consultate (KVS, SGCI, SKW, VSLF) si dicono disposte a collaborare in tal senso. Secondo Pharma, per l’informazione delle imprese, soprattutto in caso di ritardi nell’entrata in vigore, si deve concedere tempo sufficiente. Si tenga presente che normalmente le imprese introducono cambiamenti a fine anno. ASIR è dell’avviso che l’attuale abbondanza di regolamenti creerebbe un po’ di confusione, soprattutto per le PMI, per cui chiede urgentemente di mettere a disposizione dei diretti interessati sostegni d’attuazione chiari e comprensibili, concernenti sia gli atti legislativi attuali che quelli futuri. Anche i partiti politici (PPD, PLR) sottolineano che la Confederazione deve sostenere con