Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati

Pareri dettagliati sulla tutela del primo notificante si trovano ai numeri 5.1 (art. 18-20 OPChim) e 5.3 (art. 27-29 OBIOC). Per pareri sulla delega di compiti a terzi, si veda il numero 5.1 (art. 89 OPChim).

5 Commenti ai singoli avamprogetti di ordinanze (dettagli)

5.1 Ordinanza sui prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

Protezione dei lavoratori

Per evidenziare vieppiù gli aspetti di protezione dei lavoratori, SGAH [85] chiede un riferimento dell’OPChim alla legislazione sulla protezione dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni.

Formazione e perfezionamento

Aefu [131] spera che gli articoli 33 e 37 LPChim trovino attuazione concreta e che siano definiti i requisiti posti alla persona di contatto per i prodotti chimici, specie per garantire una formazione e un perfezionamento durevoli in tossicologia.

Numero CAS

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], SGCI [56], Swissmem [94], FSD [111] e USVP [38] chiedono che venga menzionato il numero CAS ogniqualvolta si parli di una singola sostanza.

Formazione professionale

SVC [64] chiede che i chimici SUP e gli ingegneri chimici SUP siano equiparati ai loro colleghi delle università cantonali e dei PF. ASD [133] ritiene che i droghieri SS siano ancora considerati specialisti con una formazione professionale riconosciuta.

Prodotti senza classe di pericolosità

UP [26] esprime alcune riserve circa la classificazione quali “prodotti pericolosi” dei prodotti considerati oggi senza classe di pericolosità, quali l’olio da riscaldamento, l’olio diesel e i gas liquidi.

Istruzioni per l’uso

TG [23] chiede che come in passato i preparati siano corredati di istruzioni per l’uso. SEI [88] e USS [105] aderiscono a questa richiesta in particolare considerando anche la protezione dei lavoratori.

Sommario

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], SGCI [56], SKW [62], Swissmem [94], FSD [111] e USVP [38] auspicano che venga inserito un sommario.

Obbligo di ripresa

USAM [115] e VSSM [27] deplorano che l’ordinanza non contenga disposizioni relative a soluzioni ecologiche ed economiche per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati e chiedono, quale soluzione possibile, che venga disciplinato l’obbligo di ripresa. SZ [101] e UK [172] aderiscono a questa richiesta. UR [103] chiede che le disposizioni di cui all’articolo 16 LV e all’articolo 68 OV vengano trasposte nella nuova legge sui prodotti chimici.

Additivi

SKS [110] auspica che, specialmente nel caso dei cosmetici, venga migliorata la dichiarazione degli additivi e le relative informazioni.

Commenti ai singoli articoli

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Cpv. 1 lett. a

acsi [169], FRC [142], UK [172], SZ [101] e VKMB [151] chiedono che nella disposizione venga inserita anche la salute degli animali. VD [114] vorrebbe che oltre alla “vita e la salute dell’essere umano” venga menzionata anche la protezione dei lavoratori.