Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Cpv. 2

AgorA [39] e Prométerre [31] mettono in evidenza il legame esistente tra l’OPChim e l’OPF.

Cpv. 4

BL [36], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TG [23], TI [118], ZG [46] e ZH [72], nonché GP [106], SSIV [71], UK [172], SKS [110] e WWF [167] accolgono con favore il mantenimento dell’obbligo di controllo autonomo relativo alla pericolosità per l’ambiente dei prodotti cosmetici come sancito finora nell’ordinanza sulle sostanze. Chiedono però una precisazione, ossia che trovino applicazione esclusivamente gli articoli menzionati. Coop [98] e SKW [62] chiedono invece che questo capoverso sia stralciato in quanto anticiperebbe la legislazione UE, comportando ostacoli tecnici al commercio.

Cpv. 5

Lett. a

Poiché l’impiego, stando alla definizione della LPChim, comprende anche il trasporto, NE [74] ritiene che si debba precisare che in questo caso s’intende il trasferimento.

Lett. c

Dato che gli additivi per derrate alimentari come tali non sono considerati derrate alimentari, GL [47], SZ [101], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore che per essi siano applicabili le disposizioni dell’OPChim e venga colmata in tal modo una lacuna legislativa.

Lett. e (nuova)

ecoswiss [60], EMS [43] e SGCI [56] chiedono l’aggiunta di un’altra lettera, nella quale si affermi che i “principi attivi come tali o sotto forma di premiscele, destinati esclusivamente ai medicamenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a LATer del 15.12.2000” sono eccettuati dal campo d’applicazione in quanto i prodotti in questione non rientrano in taluni casi nell’eccezione per i medicamenti e nemmeno in quella per i prodotti intermedi.

Art. 2 Definizioni

Cpv.1

FTS [70] è del parere che la definizione di oggetti sia fuorviante e dia adito a diverse interpretazioni. Ne risultano incertezze specie per quanto riguarda gli obblighi di notifica e di annuncio.

FTS [70] e ZH [72] suggeriscono di definire non solo il termine “vecchia sostanza” ma anche “nuova sostanza” ed, eventualmente, “sostanza notificata”.

Lett. a

Secondo VKMB [151] l’espressione “allo stato naturale” andrebbe usata con cautela e sostituita in questa sede con “allo stato originario”.

Lett. b

Secondo KVS [59] e FTS [70] con questa definizione si possono intendere soltanto gli oggetti contenenti componenti pericolose e la cui utilizzazione (intenzionale) conforme allo scopo è l’emissione (ad es. una sostanza odorosa) o il prelievo (ad es. toner) dei medesimi. Per UP [26] e VSSI [149] la differenziazione fra un oggetto e un preparato con imballaggio è molto confusa (es. bombolette spray).

Lett. c

GE [122], JU [168], SH [22], ACIMA [40], ecoswiss [60], SGCI [56] e USVP [38] chiedono che la definizione del termine “fabbricante” sia identica nell’OPChim e nell’ORRPChim. AG [73], SZ [101], ZG [46], ZH [72], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] vorrebbero che anche i rivenditori e importatori nel senso menzionato debbano adempiere gli obblighi di un fabbricante. BL [36] accoglie con favore la definizione di “fabbricante”. UP [26] e VSSI [149] dubitano che tutti i commercianti possano adempiere i propri obblighi di cui all’OPChim.

Cpv. 2 lett. b

GE [122] e JU [168] chiedono che sia utilizzata una terminologia più chiara e non si adotti obbligatoriamente la definizione letterale dell’UE. TI [118] ritiene che la definizione sia incomprensibile.

Lett. c

LU [66] chiede una precisazione del termine “prodotto intermedio”. Si suppone che i prodotti intermedi non possano essere commerciati e che ne sia vietato il trasporto su strade pubbliche.