Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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ridotti almeno al livello vigente per la cosiddetta “eliminazione non pericolosa per l’ambiente negli IIRU”.
N. 43
Per SO [171] la sospensione del divieto d’impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE. Lo stesso vale per i numeri 53 e 63.
N. 53
Dato che i riferimenti alle direttive CE non sono dinamici e, di conseguenza, le nuove normative sono attuate con ritardo nella legislazione sui prodotti chimici, VSAI [128] chiede che le deroghe elencate nel vigente allegato Il della direttiva 2001/53/CE valgano anche per i divieti di cui al numero 52 capoverso 1. Anche i numeri 54 e 7 andrebbero adattati nello stesso senso.
N. 6
Swissmem [94] propone che sia esaminata la possibilità di recepire nell’ORRPChim (allegato 1.9 e allegato 2.16,
n. 6) i valori limite di rispettivamente lo 0.1% in peso per Pb, Hg, Cr(VI), PBB e PBDE e lo 0.01% in peso per Cd, attualmente in fase di consultazione per la direttiva comunitaria 2002/95/CE.
N. 62
Swissmem [94] chiede di sostituire nel capoverso1 l’espressione “immissione sul mercato” con “nuova immissione sul mercato”.
N. 7
SGCI [56] fa presente che la definizione di “nuova immissione sul mercato” va introdotta conformemente all’allegato 1.9 numero 3. ecoswiss [60] fa presente che la “nuova” definizione UE “nuova immissione sul mercato” non è stata usata finora nelle ordinanze. EMPA [84] ed Escatec [83] chiedono che l’ORRPChim entri in vigore il 1° gennaio 2006 oppure che sia fissato almeno un termine transitorio fino al 1° gennaio 2006 (specialmente per il piombo in prodotti elettronici) per l’industria elettronica. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare il capoverso 8. Swissmem [94] chiede una deroga per i pezzi di ricambio di apparecchi immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006.
2.17 Legno per manufatti
N. 2
OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], SO [171], UK [172], GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente l’introduzione di valori limite per determinate sostanze nocive contenute nel legno per manufatti. SRF [165] ne respinge l’introduzione, in quanto esula dalle disposizioni vigenti nell’UE ed è in contrasto con il concetto di armonizzazione. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono una modifica del valore limite per il piombo a 30 ppm. SSIC [58] vorrebbe ridurre il valore limite dei PCB perché troppo elevato rispetto al valore limite vigente per i materiali da costruzioni minerali nelle superfici perimetrali degli edifici. NE [74] accoglie con favore l’intenzione di evitare quantità maggiori di sostanze tossiche nei prodotti del legno.
N. 3
Per SO [171] la sospensione del divieto d’impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE.
3 Abrogazione e modifica del diritto vigente
N. 3, Ordinanza sulla protezione delle acque
LWBVD [78] chiede di inserire nell’articolo 29 capoverso 1 lettera d nonché nell’allegato 4 numero 212 il passo “per un periodo prolungato in misura rilevante”; quale alternativa si chiede una tolleranza zero che sarebbe però in contrasto con l’ordinanza sulla protezione delle acque.
SH [22], GL [47], BD ZH [119] e AI [117] chiedono di garantire la modifica degli articoli 7, 19 e 20 LPAc (a causa dell’allegato 2.6 Concimi) nel momento di entrata in vigore dell’ORRPChim.