Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 72Fedlex · Rapporto sui risultati
N. 10, Ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi
Art. 5
AG [73] ed ASAC [156] chiedono di correggere la definizione del termine “digestato” cancellando “mediante apporto di aria”. GP [106] fa presente che il valore limite del Cd per i concimi è stato trasposto dall’Osost all’Ocon, quale disciplinamento essenziale per proteggere a lungo termine i suoli dagli inquinamenti causati dai metalli pesanti.
Art. 5a
ASAC [156] chiede di sostituire nell’articolo 5 capoverso 2 lettera b numero 1 Ocon, e in tutte le altre ordinanze, il termine “acqua di processo” con “digestato liquido”.
Art. 21a
CSF [3], TG [20, 23], Prométerre [31], Schellenberg [32], SwissTabac [33], AgorA [39], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], AG [63], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], VS [109], USC [113], VD [114], BD ZH [119], GE [122], FR [126], NW [173], TBV [130], fenaco [136], IFELV [137], LBL [152], BDU [157], JU [168], SH [22] e ASF [144] vorrebbero stralciare il passo “...o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo”. Per fenaco [136] le conseguenze a lungo termine degli inibitori della nitrificazione non sono molto chiare. LWA SH [11] critica il divieto di aggiungere prodotti fitosanitari ai concimi. CSF [3], SH [11, 22], TG [20, 23], Prométerre [31], Schellenberg [32] e SwissTabac [33] fanno presente che adottando tale divieto non sarebbe più possibile l’aggiunta utile di inibitori della nitrificazione, i quali riducono il dilavamento dell’azoto; ciò comporterebbe inoltre una discriminazione nei confronti dell’agricoltura biodinamica.
Omya [17], Achermann [21], Agro [29], Frefel [34], Kellermann [37], Beerstecher [48], Riggenbach [49], Bodensee [61], Gamper [69], VLS [132] e Bösiger [164] chiedono di adeguare l’articolo per una gestione più flessibile oppure di abrogarlo.
COMPO [4], OH [159] e SO [171] accolgono favorevolmente il divieto di miscela per i concimi, e vorrebbero però adattare l’articolo 21a dell’ordinanza sui concimi in modo tale che nell’ambito della procedura di omologazione sia possibile ammettere un concime miscelato. La procedura di omologazione deve essere possibile soltanto in singoli casi e in base a criteri ancora da definire. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono un nuovo capoverso 2 che reciti: “In casi motivati si possono accordare deroghe.” ASAC [156] e BS [166] propongono una soluzione alternativa del seguente tenore: “È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari. L’aggiunta di prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo necessita dell’autorizzazione dell’UFAG”. TI [118] chiede una formulazione diversa: “È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo o sulla sua qualità.”
Art. 21b
SO [171] chiede di stralciare l’articolo 21b dell’ordinanza sui concimi e di trasporne il contenuto nell’allegato 2.6 dell’ORRPChim.
Art. 30a cpv. 2
ASAC [156] chiede lo stralcio di “acqua di processo” nel primo periodo dell’articolo 30 capoverso 2 OCon e l’aggiunta di un nuovo capoverso da inserire fra i capoversi 3 e 4: “Il digestato liquido i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori di cui all’allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim può essere sparso senza autorizzazione eccezionale, a condizione che il carico di sostanze nocive non sia superiore per ettaro ai valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim. Per carico di sostanze nocive s’intende il prodotto della moltiplicazione dei valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim per la quantità sparsa di cui all’allegato 2.6 numero 322 capoverso 1 ORRPChim.”
N. 11, Ordinanza sulle foreste
Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. BUW LU [139] accoglie favorevolmente l’abrogazione, ma fa presente che ora i servizi forestali e i proprietari di foreste devono consultare anche la complessa ORRPChim.
Art. 29 lett. b
BUW LU [139] ne chiede lo stralcio perché la disposizione non è opportuna né dal punto di vista della tecnica operativa né sotto gli aspetti ecologico ed economico. Se ciò non avvenisse, si chiede che il testo venga corretto come segue: “...eseguiti in via d’eccezione sul posto con prodotti fitosanitari (...), qualora il legname non possa essere trasportato in posti appropriati”.
5.3 Ordinanza sui biocidi
Osservazioni di carattere generale
ACIMA [40], ecoswiss [60], FSD [111], SEI [88], ASD [133], SGCI [56], USVP [38], comco [2] e SH [22] accolgono con favore l’armonizzazione con la direttiva 98/8/CE, anche se per l’industria ciò comporterà un notevole aumento