Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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un’omologazione e all’omologazione OE. Inoltre secondo USVP [38], ACIMA [40] ed ecoswiss [60] occorre menzionare che la precedente autorizzazione è automaticamente convertita in un’omologazione OB.
Art. 20 Decisione
USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] propongono una nuova formulazione dalla quale emerga che la decisione è un mezzo d’informazione.
Per ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] è problematico definire il fabbricante di un principio attivo nella decisione, poiché possono esserci più fornitori/fabbricanti. Non si sa quali debbano essere indicati, specialmente in caso d’importazione. Si chiede di definire l’origine del principio attivo (ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Lonza [116]), o che non sia menzionato il fabbricante del principio attivo (USVP [38]), evitando così difficoltà inutili nei casi in cui i fornitori di principi attivi vengono cambiati.
Secondo USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], FSD [111] e Lonza [116] si dovrebbe riprendere il numero UE (cpv. 2 lett. g), alfine di evitare la rietichettatura. Soltanto i biocidi senza numero UE dovrebbero ricevere un numero federale.
SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono un piano di sorveglianza per i biocidi contenenti OGM o microrganismi patogeni (monitoraggio nell’ambiente).
Art. 21 Obbligo d’informare
ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], e Lonza [116] ritengono che l’informazione sull’origine di un principio attivo (lett. b) sia correlata al nome del fornitore e non al luogo o allo stabilimento di produzione. Un fornitore può infatti possedere diverse aziende di produzione dislocate in ogni parte del mondo, oppure delegare la produzione a terzi, senza che le specifiche del principio attivo mutino. Per il titolare dell’omologazione, il cambiamento dell’azienda produttrice non è evidente perché il nome rimane invariato.
Art. 22 Iscrizione di un principio attivo notificato nell’elenco I o IA
SKW [62] accoglie con favore che l’organo di notifica informi il richiedente se un principio attivo viene iscritto nell’elenco, e fa presente che sarebbe opportuno accogliere questo punto nel testo dell’ordinanza. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56] ed ecoswiss [60] riformulano il testo in tal senso. Allo scopo USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e Ciba [51] sostituiscono “omologazione ON o OC” con “omologazione provvisoria”. Il termine indicato alla lettera a è giudicato in maniera differenziata: per Ciba [51], esso va fissato dall’organo di notifica, per SGCI [56] ed ecoswiss [60]) esteso a 3 mesi o rimanere invariato.
Sezione 5: Utilizzazione e protezione di dati
USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] concordano con il fatto di tenere debitamente conto della protezione del primo notificante. Alla tutela della proprietà intellettuale e dei segreti d’affari deve essere attribuita una priorità elevata. ACIMA [40], Ciba [51] e SKW [62] chiedono una soluzione conforme all’UE per ovviare ai fenomeni di parassitismo (la cosiddetta problematica del “free riding”).
Art. 27 Utilizzazione dei dati di precedenti richiedenti
SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che il diritto all’utilizzazione dei propri dati venga limitato solo al fine di evitare esperimenti su animali. I termini di protezione saranno tuttavia estesi a 10 anni e sarà prevista un’apposita procedura nonché l’indennizzo (cfr. anche le richieste di SGCI [56] di modificare l’art. 20 OPChim). ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] respingono invece la riduzione dei termini di protezione per i dati ottenuti da esperimenti su animali di cui all’OPChim. Ciba [51] e Lonza [116] chiedono il recepimento dei termini di protezione indicati nella direttiva 98/8/CE (art. 12). Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] non ritengono giustificato un solo anno di protezione per gli studi di durata inferiore a 30 giorni, in quanto oltre al fattore tempo svolgono un ruolo decisivo anche i costi. L’utilizzazione dei dati relativi al principio attivo (ACIMA [40], Lonza [116]) nonché dei dati della formulazione quadro (Ciba [51]) deve essere chiarita meglio nell’articolo. Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] sono del parere che, al fine di evitare doppi esperimenti su vertebrati, il secondo e il terzo notificante debbano acquistare i diritti degli studi dal primo notificante (soltanto gli studi relativi agli esperimenti su animali). Se non si trova un accordo, l’organo di notifica deve invitare le parti interessate a trovare un accomodamento sull’indennizzo. Ciba [51] ed ecoswiss [60] ritengono che la SGCI potrebbe definire in merito regole che consentano un’equa ripartizione dei costi.
ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] chiedono che il capoverso 2 venga riformulato come segue: “... l’organo di notifica può consentire un riferimento ai documenti...” anziché “...[il richiedente] può chiedere che l’organo di notifica ... se dispone di una lettera d’accesso del primo notificante...”. Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], e Lonza [116] propongono un nuovo capoverso 3, riferendosi al modificato articolo 20 capoverso 3 OPChim. Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], Lonza [116], ACIMA [40] e SKW [62] vorrebbero un riferimento all’articolo 28 OBioc per maggior chiarezza.
ACIMA [40] avanza una proposta relativa ai nuovi capoversi 3, 4 e 5 (da armonizzare con l’art. 20 OPChim), nei quali è descritta in modo più particolareggiata la procedura (invece di un rimando).