Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] fanno presente che il divieto del cadmio e del piombo in pitture e lacche è un’iniziativa individuale della Svizzera, che è stata però concordata d’intesa con il ramo interessato. LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], BL [36], EAWAG [127] e TI [118] non vogliono una deroga per i colori per artisti bensì solo per i lavori di restauro. USVP [38] chiede che nel capoverso 2 sia stralciato “da parte del fabbricante”. GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente il divieto totale dei prodotti vernicianti di ogni genere contenenti piombo. SRF [165] respinge il divieto totale del piombo nei prodotti vernicianti poiché esula dalle disposizioni dell’UE.
N. 3
BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], SO [171] e UK [172] chiedono un’ulteriore deroga per il restauro di edifici storici e di oggetti che rientrano nell’ambito della protezione dei monumenti storici.
N. 4
EAWAG [127] chiede che venga stralciato il capoverso 2.
2.9 Materie plastiche
KVS [59], SGCI [56] ed ecoswiss [60] ritengono che questo allegato anticipi le disposizioni dell’UE per quanto concerne le sostanze stabili nell’aria. SGCI [56] ed ecoswiss [60] aderiscono al parere espresso da KVS [59] in merito a questo allegato. SGCI [56] rimanda anche alle sue osservazioni in merito all’allegato 1.5. PVCH [1] accoglie favorevolmente le modifiche apportate all’allegato relativo alle materie plastiche.
TG [23], LU [66], TI [118], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] vorrebbero che si vagli la possibilità di limitare la concentrazione del piombo contenuto nelle materie plastiche.
ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] vogliono che si vagli la possibilità di limitare la concentrazione del cromo contenuto nelle materie plastiche. EAWAG [127] vorrebbe che si vagli l’opportunità di introdurre valori limite per la concentrazione dell’antimonio poiché nelle materie plastiche si trovano alte concentrazioni di Sb203 comprese fra 20 e 80 g/kg.
N. 1
ZG [46], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], OW [14] e SH [22] chiedono una riduzione del valore limite per il cadmio nelle materie plastiche cosiddette “esenti da cadmio”. Per tali materie plastiche andrebbe esaminata una riduzione al livello vigente (eliminazione non pericolosa per l’ambiente negli IIRU). EAWAG [127] chiede un valore limite per il cadmio dello 0.002 per cento in massa.
N. 3
Cpv. 1
Per SO [171] la sospensione del divieto d’impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o altrimenti imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE.
PVCH [1] accoglie con favore la deroga per i telai per finestre nella lettera b e chiede la cancellazione di “in ampia parte”, visto che l’attuale quantità di materie plastiche contenenti cadmio riciclate raggiunge attualmente valori inferiori al 50%.
Cpv. 2 e 3
KVS [59] vorrebbe che venissero elaborate quanto prima raccomandazioni sullo stato della tecnica e si dichiara disposta a contribuirvi fattivamente insieme ad altre associazioni.
2.10 Prodotti refrigeranti
OW [14], BL [36], GL [47] e AI [117] accolgono favorevolmente il recepimento dell’allegato dall’Osost. TI [118] chiede che le disposizioni di questo allegato siano semplificate affinché l’esecuzione sia più facile e trasparente.
N. 21
NE [74] chiede se è consentita l’importazione a scopi professionali e una formulazione più chiara dei divieti e delle deroghe.
N. 22
EAWAG [127] chiede di stralciare i cpv. 1 e 2 se la quantità dei prodotti refrigeranti importati così non è trascurabile e se rimarrà tale anche in futuro. Secondo TI [118] nella traduzione italiana si dovrebbe rimandare alla lettera d anziché alla lettera b. EAWAG [127] chiede nel capoverso 3 un termine transitorio di 2 anni al massimo