Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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di oneri amministrativi. ACIMA [40] ritiene che in tal modo miglioreranno le possibilità di raggiungere un accordo di mutuo riconoscimento con l’UE. L’industrie e SH [22] criticano la scarsa chiarezza del disegno e chiedono sostegni d’attuazione per le aziende, le PMI e gli organi esecutivi, nonché raccomandazioni sullo stato della tecnica. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FSD [111], Lonza [116], SKW [62], SGCI [56] e KVS [59] suggeriscono, per quanto concerne l’elaborazione, una cooperazione fra le autorità esecutive e le cerchie economiche interessate, tenendo conto della documentazione internazionale. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono l’aggiunta di un sommario. USAM [115] e KFN [5] ritengono che le richieste alle PMI siano eccessive e che l’attuazione comporti oneri sproporzionati. La tempistica di attuazione dell’OBioc deve essere adattata a quella della direttiva CE sui biocidi. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] auspicano che si tengano costantemente presenti gli sviluppi nell’UE e poter così provvedere tempestivamente ai necessari adeguamenti, soprattutto per le interfacce. Ciba [51] fa presente che le autorizzazioni e le misure di riduzione dei rischi dovrebbero entrare in vigore in Svizzera contemporaneamente a quelle dell’UE. Si eviterebbe in tal modo che il mercato svizzero venga usato per esaurire le scorte residue di biocidi vietati nell’UE.
GP [106], WWF [167] ed EAWAG [127] accolgono favorevolmente la regolamentazione autonoma relativa ai biocidi, specie i requisiti più severi, ad esempio il controllo dell’efficacia. EAWAG [127] considera l’ordinanza un modello per il disciplinamento di altre materie problematiche riguardanti i prodotti chimici rilevanti per l’ambiente. BioVet [135] ritiene che l’ordinanza ostacoli la commercializzazione dei biocidi biologici e chiede procedure di omologazione per le sostanze naturali.
GL [47], AI [117], SH [22] e BD ZH [119] chiedono che siano esaminate dettagliatamente e completate le prescrizioni della legge sull’ingegneria genetica e dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente per i prodotti con OGM e microrganismi patogeni. A tal fine GL [47], SH [22], BD ZH [119], AI [117] e SSI [162] suggeriscono l’aggiunta di una disposizione in materia di responsabilità civile analoga a quella della LIG (art. 30-34) per l’impiego di OGM e della LPAmb (art. 59a bis1) per l’impiego di organismi patogeni. BD ZH [119] vorrebbe un nuovo articolo (48a) che preveda l’informazione del pubblico (ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 OEDA), nonché riferimenti relativi alle disposizioni sul trasporto e un disciplinamento dell’esportazione di OGM.
SH [22], AI [117], TG [23], GL [47] e BD ZH [119] considerano i prodotti fitosanitari come un sottogruppo dei biocidi e propongono pertanto che la materia sia disciplinata da un’unica ordinanza.
Commenti ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Dato che il campo d’applicazione non è chiaro, AI [117], SH [22], GL [47], BD ZH [119], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e SKW [62] esigono direttive per i prodotti “borderline”.
Art. 2 Definizioni
SH [22], GL [47] e BD ZH [119]) chiedono che il termine “microrganismo” sia definito ai sensi dell’OIConf e dell’OEDA, come pure i biocidi contenenti OGM o microrganismi.
Coop [98], USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116]) chiedono che i termini “fabbricante” e “origine” (cfr. art. 21) siano definiti in modo chiaro e armonizzato. I Cantoni GE [122] e JU [168] chiedono che tutte le definizioni siano rivedute e armonizzate con la LPAmb, la LPChim e le altre ordinanze. SSI [162] propone il termine “rappresentante esclusivo” (in analogia all’OPChim).
Capitolo 2: Omologazione
Sezione 1: Disposizioni generali
I criteri delle omologazioni sono molto complessi, per cui GE [122] e JU [168] ritengono che non saranno rispettati nella misura dovuta, soprattutto dalle PMI.
Art. 5 Restrizioni
L’esclusione dei tipi di prodotto 15, 17 e 23 dall’omologazione, dalla registrazione o dal riconoscimento costituisce una deviazione dalla direttiva 98/8/CE. Con l’omologazione OE (omologazione in situazioni eccezionali), valida solamente per 4 mesi, si perderebbe tempo prezioso che secondo ACIMA [40], SGCI [56] ed ecoswiss [60] potrebbe non essere sufficiente per risolvere la situazione.
Art. 7 Tipi di omologazione
SH [22] è del parere che la suddivisione nei diversi tipi di omologazione sia molto complicata. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] chiedono che i tipi di omologazione ON e OC siano abrogati dato che la direttiva 98/8/CE prevede un’omologazione solo dopo che tutti i principi attivi sono stati accolti negli allegati. Le autorizzazioni di immissione sul mercato di prodotti che al momento dell’entrata in vigore si trovano già sul mercato dovrebbero essere prorogate tacitamente fino alla decisione dell’UE. Durante il periodo transitorio, il richiedente dovrebbe solo notificare in quali tipi di produzione ha impiegato e impiegherà in futuro il