Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 74Fedlex · Rapporto sui risultati

prodotto (anche principi attivi e biocidi che finora non sono stati impiegati in campi di utilizzo regolamentati). Nel momento in cui sarà emanata la decisione dell’UE si provvederà ad armonizzare il principio attivo/prodotto con l’UE. In tal modo si eviteranno oneri amministrativi supplementari e si avranno costi ridotti senza intaccare la sicurezza per l’uomo o per l’ambiente (Ciba [51]).

Art. 8 Durata di validità

Secondo APDP [16] e USAM [115] la durata di validità è in generale troppo breve. L’omologazione dovrebbe essere valida fino alla eventuale insorgenza di un sospetto che richiederebbe una verifica.

Sezione 2: Principi attivi Art. 9 Elenchi dei principi attivi

I commenti all’articolo devono essere recepiti nel testo dell’ordinanza, affinché sia evidente che l’iscrizione di un principio attivo nell’elenco non dà automaticamente diritto all’omologazione. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] ritengono che senza questa precisazione i “free-riders” avrebbero campo libero.

Art. 10 Immissione sul mercato di principi attivi

AI [117], SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che sia evidenziato l’obbligo di ottemperare alle disposizioni dell’OEDA in merito all’immissione di microrganismi sul mercato.

Sezione 3: Requisiti per l’omologazione, la registrazione e il riconoscimento Art. 11 Omologazione OE, OnE e registrazione

Secondo BE [107] occorrono prescrizioni particolari per i prodotti chimici per piscine. Ciba [51] ritiene che l’omologazione OnE dev’essere conforme alla prassi dell’UE.

SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che il capoverso 4 includa gli organismi patogeni. Secondo SH [22] vanno definite le espressioni “effetti inaccettabili”, “resistenza inaccettabile”, “sofferenze evitabili”, “condizioni accettabili” e “sufficientemente efficaci” o sostituirle con termini più univoci. SSI [162] chiede una definizione del termine “potenzialmente pericoloso”.

Art. 12 Riconoscimento

L’industria (USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111]) chiede che la scheda di dati di sicurezza di cui al capoverso 3 sia redatta anche in lingua inglese. Si propone un testo adeguato all’articolo 49 capoverso 3 OPChim oppure un riferimento (SKW [62]) all’OPChim.

BD ZH [119] accoglie con favore la decisione che i biocidi contenenti OGM o microrganismi patogeni non siano riconosciuti.

Art. 13 Formulazione quadro e formulazione identica

L’industria (USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Lonza [116]) propone una formulazione nuova per i capoversi 1 e 2, più dettagliata e basata sul testo del rapporto esplicativo, dato che il testo dell’ordinanza non è applicabile senza commenti. La nuova formulazione deve far presente le esigenze relative alla protezione dei dati in modo da non lasciare campo libero ai “free-riders”.

Art. 14 Omologazione ON e OC

SH [22] chiede che le espressioni “effetti inaccettabili”, “resistenza inaccettabile”, “sofferenze evitabili”, “condizioni accettabili” e “sufficientemente efficaci” siano sostituite con termini più univoci. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono l’abrogazione di questo articolo (cfr. commento all’art. 7).

Sezione 4: Procedura Art. 15 Domanda

AI [117], SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che siano inclusi gli organismi patogeni.

Prométerre [31], AgorA [39], CP [53] e PLS [108] non sono d’accordo che la documentazione relativa omologazioni o registrazioni sia presentata in lingua inglese. Ritengono che le domande debbano essere presentate in una lingua ufficiale. La differenza rispetto ai prodotti contenenti OGM non è accettabile per Prométerre [31] e AgorA [39].

Art. 16 Verifica e inoltro

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono che nel capoverso 4 siano inclusi gli organismi patogeni.

Art. 19 Termini per il trattamento della domanda

I termini per l’evasione della documentazione presentata sono accolti favorevolmente da Prométerre [31], USAM [115] e AgorA [39] e considerati troppo lunghi in generale dall’industria (APDP [16], USAM [115], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62]), soprattutto quelli destinati al riconoscimento di