Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

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Art. 7 Conteggio

111conteggio relativo ai sussidi federali e cantonali si riferisce ogni volta a un anno civile e va inoltrato all'UFAS al piü tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo

211conteggio viene effettuato su un formulario, redatto dall'UFAS dopo aver consultato i Cantoni, neI quale figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, iI sesso, I'etä, iI reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

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31Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabiliree di versare i sussidi di riduzione devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitolazione per I'UFAS conformemente aIIe sue istruzioni.

Art. 8 Controllo

ICon il conteggio deve essere inoltratoun rapporto di revisione neI quale siano indicati Ia data e la portata della revisione , gli accertamenti effettuati e Ie relative conclusioni. L'UFAS puö richiedere agli uffici di revisione rapporti supplementari.

2L'UFAS esamina, giusta I'articolo25 della legge sui sussidi deI 5 ottobre 19901) se i sussidi federali sono impiegaticonformementealla legge. ()

31Cantoni devono comunicare all'UFAS ai sensi dell'articolo 11 della legge sui sussidi tutte le informazioninecessarie e permetterglidi consultare i documenti e di accedere ai luoghi.

1RS 616.1