Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
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Art. 9 Rimborso, riduzionee dilazionedei versamenti dei sussidi
11sussidi indebiti devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi.
2Se un conteggio ë incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legge, della presente ordinanza o Ie relative istruzioni sono disattese, i sussidi possono essere bloccati finchë non vi sia posto rimedio oppure ridotti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sui sussidi.
Art. 10 Competenza
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Se I'assicurato trasferisce il SUDdomicilio da un Cantone ad un altro, iI diritto alla riduzionedei premi sussiste per tutta la durata dell'annocivile secondo il diritto deI Cantone neI quale I'assicurato era domiciliato aI 1'’ gennaio.
Art. 11 Disposizione finale ed entrata in vigore
IL'ordinanza deI 31 agosto 19921)sui sussidi ai Cantoni per la riduzionedei premi nell'assicurazione malattia ë abrogata.
2La presente ordinanza entra in vigore il 1'’ gennaio 1996.
12 aprile 1995 In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione,
II cancelliere della Confederazione,
1RS 832.1 12.4