Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
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della ricerca non dovrebbe pertanto includere gli atti compiuti a fini commerciali. Anche economiesuisse e SCGI esprimono delle riserve a questo proposito. Occorrerebbe di sporre dei mezzi per evitare gli abusi, in particolare l’utilizzazione del privilegio della ri cerca per la produzione anticipata o l’immagazzinaggio di merce durante la durata di protezione del brevetto.
La libera utilizzazione dell’invenzione per scopi didattici nelle scuole (art. 9 cpv. 1 lett. c AP LBI) è approvata da SO, TI, UCS, AIPPI, FRC, Gen Suisse, PA6, ASS, SSC, sc nat, SSGM, Uni ZH – EZ e Uni ZH vetsuisse. Questa autorizzazione rappresenta un contributo importante alle spese, contribuisce alla qualità dell’insegnamento e garanti sce, oltre alla ricerca applicata e alla ricerca fondamentale, anche l’insegnamento. ACSOEB, ASCPI e W.J. J. ritengono che favorire l’insegnamento rappresenti una pre sa di posizione troppo radicale e auspicano pertanto lo stralcio della lettera c. AIPPI, LES e Uni GE – FD chiedono una limitazione dell’insegnamento sull’oggetto dell’invenzione.
Il privilegio del coltivatore (art. 9 cpv. 1 lett. d AP LBI) è accolto positivamente dall’agricoltura (USC, Agora, ASR), dalle organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Insti tut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM e Swissaid), dalla CNE e dalle organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA). Secondo SH, PCS, PES, PS e le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e per la tutela dei con sumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW, Swissaid e WWF) e CFSB il privilegio è ancora troppo limitato e porta ad una disparità di trattamento tra i coltivatori tradizionali e coloro che lavorano con metodi di ingegneria genetica. Richie dono che il privilegio del coltivatore sia concepito conformemente alla legislazione sulla protezione delle novità vegetali. Anche la vendita di una varietà vegetale dovrebbe es sere esclusa dagli effetti del brevetto. Quanto all’estensione del privilegio del coltivato re alla commercializzazione, il PPD preferisce una soluzione armonizzata a livello in ternazionale piuttosto che una decisione affrettata da parte della Svizzera.
L’esclusione dagli effetti del brevetto del materiale biologico che, nel settore dell’agricoltura, è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile (art. 9 cpv. 1 lett. e AP LBI) è accolta in maniera nettamente favorevole da FR, PES, USC, Agora, ASR, FMH, CNE e FSA. L’eccezione permetterebbe di proteggere gli agricoltori da ri vendicazioni eccessive derivanti dai brevetti. Secondo PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM, SVBW, Swissaid e WWF è importante che un agricoltore possa continuare ad utilizzare il materiale biologico in caso di incrocio involontario. Inoltre l’agricoltore deve avere la possibilità di agire contro la fonte dell’incrocio; per questo motivo devono essere fatte salve le disposizioni della legge sull’ingegneria genetica e del Codice delle obbligazioni concernenti le pretese di risarcimento del danno. Il testo di legge va dun que adeguato in questo senso. JU ritiene che l’eccezione debba esplicitare anche che