Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Il privilegio della ricerca, formulato in modo ampio, è considerato una garanzia della li bertà della ricerca (art. 9 cpv. 1 lett. b AP LBI) e accolto praticamente all’unanimità (GE, NE, LU, SO, TI, PLR, PES, UCS, economiesuisse, USAM – CVAM, SVB, AIPPI, ASR, Centre patronal, EMPA, PF, FER, FRC, FMH, Gen Suisse, Intergenerika, Inter pharma, CNE, PA6, PSI, RA1, RA2, FSA, ASSM, ASST, SBA, sc nat, SSC, SSIC, SSGM, Swissmem, Uni GE – FD, Uni NE, Uni ZH – EZ, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitec tra, Uni ZH – vetsuisse, vips). Il fatto che sia esplicitamente regolamentato accresce la certezza del diritto e la trasparenza. Il privilegio garantisce non solo la ricerca applicata ma anche la ricerca fondamentale e permette di raggiungere l’obiettivo, inerente al si stema dei brevetti, di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il PES con sidera tuttavia che il privilegio sia troppo restrittivo. La ricerca a fini scientifici, o per lo meno la ricerca fondamentale universitaria, dovrebbe essere libera anche quando l’invenzione brevettata non è oggetto della ricerca, ma semplicemente un mezzo ausi liario di ricerca. Secondo W.J. J. il privilegio della ricerca favorisce l’accesso sul merca to di contraffattori a scapito delle PMI che avrebbero difficoltà a difendersi. Ciò rappre senterebbe per loro una perdita di diritti insostenibile. Si potrebbe prevedere in alterna tiva la licenza obbligatoria ai fini della ricerca, la quale porterebbe ad un accordo con trattuale.
Spirig accoglie favorevolmente le spiegazioni contenute nel rapporto, secondo le quali sono ammessi la fabbricazione, la preparazione e l’immagazzinaggio di un prodotto protetto da brevetto, sempre che siano eseguiti per effettuare sperimentazioni cliniche e nell’intento di ottenere un’autorizzazione ai sensi del diritto sui medicamenti. La legge attuale sui brevetti non consente infatti atti con principi attivi protetti da brevetto per la successiva commercializzazione di un medicamento generico. Ciò porta ad una perdita di posti di lavoro di alto valore, senza che ne consegua un prolungamento della prote zione brevettuale, poiché gli esperimenti sono eseguiti all’estero dove il principio attivo non è brevettato. Spirig propone che la legge indichi specificatamente l’autorizzazione di questi test. Secondo lo stesso ragionamento, Intergenerika chiede una disposizione «Bolar» sulla scia del modello americano, che escluda dagli effetti del brevetto gli atti necessari alla registrazione di un medicamento. Il criterio menzionato nel rapporto e splicativo dell’acquisizione di nuove conoscenze è considerato troppo limitato da Inter generika per l’autorizzazione di medicamenti generici. Dovrebbero essere autorizzati anche gli atti per la registrazione all’estero. Per motivi economici ed ecologici sarebbe opportuno non distruggere i campioni usati per la validazione di un prodotto, ma auto rizzarli alla vendita una volta scaduto il brevetto. Le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM, SVBW e Swissaid) nonché ASCPI chiedono inoltre che gli atti necessari alla registrazione di un medicamento compiuti a fini puramente sperimentali vengano esplicitamente autorizza ti. RA1 obietta invece che il privilegio della ricerca faciliti gli atti di preparazione alla commercializzazione di un prodotto immediatamente dopo lo scadere del brevetto, ri ducendo il monopolio della commercializzazione dei prodotti farmaceutici. Il privilegio