Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
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non si può ragionevolmente pretendere dall’agricoltore che prenda delle misure a preven zione di un incrocio. RA1 ricorda che l’eccezione non tiene conto di altre forme di diffusio ne oltre all’incrocio, in particolare l’inselvatichimento e il trasferimento genetico orizzontale. Non si tiene inoltre conto delle diffusioni causate da parte dell’uomo mediante atti inade guati. Per garantire la conformità con la legge sull’ingegneria genetica sarebbe opportuno colmare queste lacune. AIPPI e PA6 respingono l’eccezione. A loro parere un tribunale sa rebbe perfettamente in grado di giudicare un caso di questo tipo senza che sia necessaria una regolamentazione speciale e senza considerare come una violazione del diritto sui brevetti l’ottenimento casuale o tecnicamente non evitabile di materiale biologico protetto.
VKS chiede che sia esclusa dagli effetti del brevetto l’utilizzazione di invenzioni da parte di laboratori ufficiali per i lavori di esecuzione (atti compiuti a fini sperimentali o di controllo che servono all’esecuzione di atti giuridici). Ciò per garantire al meglio l’adempimento delle mansioni di esecuzione.
Il carattere vincolante delle eccezioni agli effetti del brevetto (art. 9 cpv. 2 AP LBI) è accol to positivamente da (NE, PES, ASR, USC, Uni NE) poiché rafforza il margine di manovra dei ricercatori.
Articolo 9a Licenza per l’utilizzazione di strumenti di ricerca
Nell’interesse della ricerca NE, UCS, le organizzazioni operanti nel mondo dell’economia (economiesuisse, Centre patronal, Interpharma, SBA, SSIC, Swissmem, vips), i rappre sentanti del mondo della ricerca e dell’insegnamento (Gen Suisse, ASSM, SATW, sc nat, SSC, SSGM, Uni NE, Uni ZH – unitectra, Uni ZH vetsuisse), il mondo dell’etica (CNE, Uni ZH – EZ) nonché PSR e RA1 approvano il diritto ad una licenza non esclusiva in caso di utilizzazione di invenzioni come strumenti di ricerca (art. 9a AP LBI), insieme al privilegio della ricerca (art. 9 cpv. 1 lett. b AP LBI). La licenza legale garantisce l’utilizzazione di strumenti di ricerca a condizioni appropriate e previene gli abusi, senza limitare la ricerca. Uni ZH – unitectra fa notare che le università sono legate a licenze esclusive di sfrutta mento. In questa fattispecie l’azione di concessione della licenza per l’utilizzazione di strumenti di ricerca dovrebbe essere intrapresa contro il titolare della licenza esclusiva.
Il PES ritiene che la licenza legale per gli strumenti di ricerca non sia sufficiente poiché la sua implementazione è poco probabile. Il privilegio della ricerca andrebbe dunque esteso anche agli strumenti di ricerca. Anche le organizzazioni giuridiche esprimono critiche o re spingono la proposta. Secondo FSA si introdurrebbero ingiustificate limitazioni dei diritti del titolare del brevetto attualmente non esistenti. La disposizione è pertanto da stralciare. AIPPI e PA6 considerano la disposizione troppo radicale e temono che indebolisca gli in vestimenti nel campo degli strumenti di ricerca. Gli abusi vanno combattuti nel quadro del la legge sui cartelli. Anche LES, PA3, ACSOEB e ASCPI considerano che la disposizione sia troppo ampia poiché non si limita al campo delle invenzioni biotecnologiche, ma con cerne anche i fabbricanti di strumenti da laboratorio e di strumenti analitici. Andrebbe privi legiata soltanto l’utilizzazione a vantaggio della propria ricerca. L’articolo 9a AP LBI va pertanto stralciato o precisato. Secondo Uni GE – FD la disposizione non risolve il proble