Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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le varietà vegetali, che rappresentano un progresso di sicuro interesse economico rispetto all’invenzione protetta da brevetto.

Articolo 40b Licenze obbligatorie nella diagnostica

A favore della licenza obbligatoria per l'utilizzazione si pronunciano TI, PES, ASSM, fcps, Uni GE – FD, Uni NE e Uni ZH – unitectra. Uni ZH – unitectra ricorda che le licenze esclu sive sono indispensabili per l'utilizzazione da parte delle università. In un caso del genere, l'azione per il rilascio della licenza di utilizzazione del metodo di diagnosi brevettato an drebbe promossa contro il titolare di licenza esclusiva. Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid considerano la proposta un passo nella giusta direzione. Le organizzazioni citate, come pure PES, PS e fcps, chiedono di estendere la norma sulla licenza obbligatoria a tutto il settore della sa lute e dell'alimentazione, ambito in cui l'abuso della posizione di mercato dominante risul tante dai brevetti potrebbe comportare gravi conseguenze.

AIPPI, LES, PA3, PA6, FSA e ACSOEB giudicano superflua la disposizione e ne chiedono lo stralcio dal momento che la legge sui cartelli, per quanto applicabile, prevede anche le sanzioni del caso, segnatamente la possibilità di ordinare al responsabile della limitazione della concorrenza di concludere con la persona impedita contratti conformi al mercato e al le condizioni usuali del settore economico (obbligo a contrarre). AIPPI teme inoltre un ral lentamento dell'attività d'investimento nel mercato diagnostico svizzero. Senza contare che la normativa non sarebbe atta a indurre il titolare del brevetto a modificare la propria strategia di commercializzazione a sola ragione del mercato svizzero. PA3 suggerisce di limitare eventualmente le invenzioni nel campo dell'ingegneria genetica.

Articolo 49 Forma della domanda

In merito a questa disposizione sono giunte poche osservazioni specifiche, in parte di na tura redazionale. PS, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid ritengono che non vada chiesta soltanto una descrizio ne, ma la dimostrazione della funzione specifica, al fine di prevenire indicazioni speculati ve della funzione. Anche l'articolo 50 dovrebbe disporre esplicitamente che l'esposto della sequenza di un gene comprende la dimostrazione della funzione.

Articolo 49a Indicazione della fonte

La maggior parte degli interpellati approva in linea di massima l'indicazione delle fonti delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto, considerandola uno strumento atto ad accrescere la trasparenza. Tuttavia, le opinioni espresse divergono sul fatto se la Svizzera debba inserire tale esigenza nella legge sui brevetti in assenza di un obbligo internazionale, ossia di un disciplinamento concertato sul piano internazionale. Non vi è nemmeno accordo su come procedere nel caso la disposizione non fosse conci liabile con il PLT, vale a dire se ratificare il trattato oppure introdurre l'indicazione della fon te.