Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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3.5 Nuove misure di protezione
A parte l’eccezione a favore dei disabili che ottiene un ampio consenso, tutte le altre nuove eccezioni proposte dall’avamprogetto sono oggetto di controversie.
Le organizzazioni degli artisti approvano l’articolo 22a AP LDA (Messa a disposizione di opere diffuse) così come proposto, poiché corrisponde al compromesso raggiunto con gli organismi di diffusione. Gli organismi di diffusione svizzeri, seguiti dalle associazioni degli utenti e da due Cantoni, chiedono che il campo di applicazione della disposizione sia maggiormente ampliato stralciando il capoverso 2. Le organizzazioni rappresentanti i produttori respingono invece categoricamente la disposizione poiché considerano che favorizzi in maniera ingiustificata gli organismi di diffusione.
L’articolo 24a AP LDA relativo alle riproduzioni temporanee è approvato dalla maggioranza delle cerchie consultate. Mentre alcuni chiedono che le condizioni enumerate siano chiaramente cumulative e che la compatibilità con l’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (qui di seguito: la direttiva) sia totale, altri propongono che la lettera d sia stralciata poiché rischierebbe di rendere superflua l’intera disposizione.
L’articolo 24b AP LDA (Riproduzione a fini di diffusione) è approvato da due Cantoni, da PLR, da SRG e dalle organizzazioni degli utenti. È inoltre appoggiato dalle organizzazioni degli artisti, poiché corrisponde al compromesso raggiunto tra SIG e gli organismi di diffusione. Le organizzazioni rappresentanti i produttori respingono questa disposizione, perché non è richiesta dai trattati OMPI, costituisce un’espropriazione e viola la Convenzione di Roma. Inoltre la disposizione è troppo imprecisa e l’attuale pratica dei contratti individuali dimostra come una gestione collettiva in questo ambito non sia necessaria.
L’articolo 38a AP LDA relativo alle registrazioni d’archivio degli organismi di diffusione trova un ampio sostegno da parte delle organizzazioni interessate a garantire la salvaguardia e l’esercizio degli archivi audiovisivi. Numerose organizzazioni chiedono che l’eccezione sia estesa da un lato, a tutti gli archivi audiovisivi e, dall’altro, ai diritti d’autore. SRG e gli organismi di diffusione svizzeri, sostenuti dalle organizzazioni degli utenti, propendono per una presunzione generale che preveda che tutte le produzioni diffuse, finanziate e prodotte da un emittente svizzero o a suo nome possano, già dopo 5 anni, essere nuovamente diffuse o messe a disposizione. Diverse organizzazioni, tra cui Suisseculture, riconoscono la necessità di una regolamentazione, ma respingono la forma proposta nell’avamprogetto, poichè lascia aperte troppe questioni. Le organizzazioni dei produttori si oppongono alla disposizione proposta, poiché accorderebbe un privilegio supplementare agli organismi di diffusione e non sarebbe necessaria alla ratifica dei trattati OMPI.