Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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4.1 Eccezione alla protezione per l’uso privato
4.1.1 Osservazioni generali
Sia le organizzazioni dei titolari del diritto sia quelle degli utenti sottolineano la necessità di una netta delimitazione dell’eccezione alla protezione dei diritti per l’uso privato in merito alla riproduzione e alla diffusione di opere in campo digitale. I chiarimenti apportati dall’avamprogetto concernenti la riproduzione per l’uso privato di terzi e la copia di interi esemplari d’opera, pur essendo accolti favorevolmente, sono ritenuti insufficienti.
L’industria del divertimento e i gruppi a lei vicini fanno notare che l’eccezione alla protezione dei diritti per l’uso privato consente l’utilizzazione di opere che nel campo digitale pregiudicano la normale gestione dell’opera. In questo modo l’eccezione viola il cosiddetto test dei tre livelli per le eccezioni alla protezione, contenuto tanto nei trattati TRIPS quanto nei trattati OMPI da ratificare. Un ridimensionamento di questa eccezione alla protezione – simile a una clausola generale sarebbe pertanto inevitabile. Anche FBZ, Impressum, Presse Romande e Stampa Svizzera si dicono favorevoli a una limitazione dell’uso privato in relazione alla riproduzione in campo digitale.
DUN respinge invece qualsiasi limitazione per l’uso privato e osserva che i titolari di diritto sono rimborsati tramite il compenso sui supporti vergini e le tariffe a esso applicate anche per l’utilizzazione di opere digitali. Insieme alla maggioranza delle associazioni degli artisti e delle società di gestione anche DUN si pronuncia a favore di un ulteriore chiarimento in merito al campo di applicazione dell’uso privato. Rispetto a quelli della stampa e dell’industria del divertimento, i relativi suggerimenti vanno piuttosto nella direzione di una interpretazione ampia del campo di applicazione dell’uso privato.
4.1.2 Osservazioni sui singoli articoli
Art. 19 cpv. 2 Limitazione della riproduzione da parte di terzi
La precisazione secondo cui terzi che, su incarico di chi ha diritto a utilizzare l’opera per uso privato, allestiscono copie, possono farlo soltanto nei limiti di cui al capoverso 3, è interpretata in maniera diversa. SBVV è dell’opinione che questa precisazione non raggiunga l’obiettivo rispetto a quanto indicato nel rapporto esplicativo. Se il terzo incaricato di allestire le copie è un privato, non è vincolato dalla limitazione di cui al capoverso 3. Questo aspetto dovrebbe essere rettificato nel rapporto esplicativo.