Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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to e può essere scorporato secondo le regole abituali. Il fallimento non riguarda nemmeno i debiti personali del trustee.
L’esecuzione in via di fallimento, già prevista anche nell’avamprogetto dell’Ufficio federale di giustizia, ha destato reazioni controverse. Due interpellati hanno affermato che il tipo di esecuzione dovrebbe corrispondere allo statuto della LEF applicabile al trustee escusso. Va tuttavia rilevato che il trustee non è escusso personalmente, bensì come rappresentante del trust. Pertanto, la questione del tipo di esecuzione determinante non può dipendere dallo statuto del trustee in base alla LEF. In un altro parere si sono espresse delle perplessità circa il fatto che in Svizzera le società e le fondazioni possono essere escusse in via di fallimento soltanto se soggiacciono al diritto svizzero, criterio che nessun trust potrà mai soddisfare. Inoltre, negli Stati che prevedono il trust il patrimonio conferito in trust è sottoposto soltanto alla esecuzione individuale. Una liquidazione totale vanificherebbe i diritti dei futuri beneficiari. Su queste critiche ha però prevalso la considerazione secondo cui, nelle procedure esecutive dirette contro entità giuridiche che vantano un numero elevato di creditori, occorre evitare che nell’esecuzione forzata uno dei creditori abbia la meglio sugli altri e risulti ingiustamente privilegiato. Occorre garantire la soddisfazione simultanea ed equa, e quindi la parità di trattamento, di tutti i creditori.
L’eventuale scioglimento del trust in seguito al fallimento del patrimonio conferito dipenderà dallo statuto del trust, e non dalla LEF.
Articolo 284b LEF
Se un trustee è escusso personalmente, e non come rappresentante del trust, il patrimonio conferito in trust è scorporato d’ufficio dalla massa fallimentare. Naturalmente, questo non significa che l’amministrazione del fallimento debba ricercare d’ufficio l’esistenza di un rapporto di trust sui singoli elementi patrimoniali del fallito. Come gli altri diritti esistenti su elementi patrimoniali in possesso del fallito, anche i rapporti di trust devono essere insinuati nel fallimento (art. 232 cpv. 2 punto 2 LEF). Se ritiene insufficientemente comprovato un preteso rapporto di trust, l’amministrazione del fallimento deve, in applicazione dell’articolo 242 capoverso 2 LEF, impartire un termine per promuovere l’azione. Lo statuto del trust dirà chi è legittimato a promuovere una siffatta istanza di segregazione, ma in genere questa facoltà è riconosciuta ai trustee e ai beneficiari.
L’articolo 284b sostituisce l’articolo 242a del primo avamprogetto, il quale, oltre al testo dell’attuale articolo 284b, conteneva la seguente proposizione secondaria: «nella misura in cui le prescrizioni sulla pubblicità di cui agli articoli 149c - f LDIP siano state osservate». Questo emistichio è stato soppresso. L’articolo 149c capoverso 3 (come detto, gli art. 149d - f del precedente progetto non figurano più nell’attuale avamprogetto) prevede unicamente la protezione dei creditori in buona fede. Un’ulteriore limitazione della segregabilità dei beni del trust appare problematica in considerazione dell’articolo 11 capoverso 3 lettera b della Convenzione. Per i creditori in buona fede, la soppressione del suddetto emistichio non comporta inconvenienti di rilievo. Se un rapporto di trust non è menzionato nel registro fondiario o nel registro della proprietà intellettuale, l’elemento patrimoniale in questione può essere segregato d’ufficio dalla massa del fallimento soltanto se il rapporto di trust risulta evidente sulla base di altri elementi. Spetta del resto alle persone autorizzate ad agire per conto del trust in base allo statuto del trust stesso promuovere un’azione