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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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tata al1’80% neI 2001 e circa al1’84% neI 2002. La quota di versamento ë quindi lievementeinferiore agli importi richiesti dai Cantoni.
Attuaäone delta riduäone dei premi da parte dei Cantoni
L’esecuzione della riduzione dei premi ë di competenzadei Cantoni. Spettaa ciascun Cantone definire la cerchia dei beneficiari, l’ammontare assunto dallo Stato, la procedura e le modalitä di pagamentodella riduzione dei premi. Un con#onto fra i vari sistemi cantonali evidenzia la diversitä delle soluzioni adottate e documenta la
difficoltä di valutare la loro equivalenza(Balthasar/Bieri/Furrer,Aspetti della sicurezza sociale; “Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung",d/f, Rappoao di ricerca n. 5/01, UFAS, Berna 2001).
La cerchia dei beneficiari della riduzione dei premi ë definita in maniera molto eterogenea nei vari Cantoni. Le differenze riguardano peraltro sia il calcolo del reddito che dä diritto a una riduzione dei premi (reddito imponibile secondo il diritto fiscale cantonale, reddito lordo, reddito netto, reddito disponibile), sia il limite di reddito applicabile (limite fisso o percentuale). 11confronto fra i Cantoni ë tanto pn arduo, considerando che determinati Cantoni associano il diritto alla riduzione dei premi alla grandezza dell’economia domestica mentre altri non lo fanno, e che il reddito determinante varia considerevolmente a seconda delle deduzioni consentite. Quanto alla sostanza, essa incide in modo molto differente suI calcolo del reddito (definizione del concetto di sostanza, percentuale d’imputazione, ammontare esente da imposizione) .
La quota parte del premio assuntadallo Stato ë strettamentelegata alla deterrninazione della cerchia dei beneficiari. Se iI Cantone opta per una cerchia ristretta di beneficiari, che comprende soltanto la categoria sociale piü debole, sarä in grado di versare sussidi individuali pitr elevati; se, al contrario, decide di mirare a un pubblico pEr ampio che comprende anche il ceto medio, la riduzione individuale dei premi sarä minore. La base di calcolo dell’importo sowenzionato varia peraltroin funzione dei Cantoni. Una metä dei Cantoni prevede che i premi dell’assicurazione malattie non debbano gravare piü di una determinata percentuale del reddito degli assicurati e che la parte eccedente debba essere sowenzionata dallo Stato. L’altra metä dei Cantoni fissa dei limiti di reddito, spesso in relazione alla grandezza dell’economia domestica, e accorda degli aiuti espressi in importi definiti o in percentualedel premio. Tuttavia, iI confronto non ë agevole nemmeno fra i Cantoni che hanno optato per uno stesso sistema, in quanto il reddito determinanteë spesso differente. A ciö si aggiunge il fatto che taluni Cantoni si basano suI premio effettivo degli assicurati, mentre altri prendono come riferimento il premio medio cantonale.
Anche la procedura di concessionedei sussidi ai beneficiari varia da Cantone a Cantone. Per individuare gli aventi diritto a una riduzione dei premi, i Cantoni hanno optato per sistemi diversi: sistema di rilevazione sistematicabasato sui dati fiscali che porta automaticamente a una decisione, sistema basato unicamente sull'inoltro di una richiesta spontanea da parte degli assicurati, sistema che abbina l’informazione dei beneficiari potenziali con 1’invio del modulo di richiesta oppure sistema che
prevede la rilevazione sistematicache porta automaticamentea una decisione
unitamente all'inoltro della richiesta. Si constata che iI sistema imperniato sull'inoltro di una richiesta ë molto pitr diffuso di quello della concessioneautomatica. Predomina la regola dell’invio del modulo di richiesta agli aventi diritto,