Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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sitano di un’autorizzazione. L’Ufficio federale può derogare ai requisiti minimi se è garantita una detenzione adeguata dell’animale.
10) Le disposizioni sulla detenzione dei cani (art. 64-73) sono state precisate e completate. Esse riguardano in parti-
colare la l’alimentazione, l’abbeveraggio, il contatto sociale, il movimento (i cani possono essere tenuti legati per un periodo massimo di cinque ore), i ricoveri e i rapporti con detti animali. Sono inoltre state recepite le disposizioni discusse in primavera nel quadro del dibattito sui cani pericolosi. Nella nuova ordinanza è altresì inserito l’obbligo per i detentori di cani di frequentare un corso teorico prima di acquisire un cane e, dopo l’acquisto, di seguire un corso di educazione canina insieme al cane. L’obiettivo di questi provvedimenti è una migliore socializzazione ed educazione dei cani.
11) Nel capitolo riguardante gli animali da compagnia, le pensioni e i rifugi per animali e l’allevamento profes-
sionale di animali da compagnia (art. 74-78) sono state introdotte disposizioni sulla detenzione e sui contatti sociali degli animali da compagnia.
12) Il capitolo animali selvatici (art. 79-94) è stato ripreso nei contenuti ma modificato nella struttura. Sono però
state introdotte disposizioni per la detenzione di pesci e di decapodi. L’allegato 2 è stato sostanzialmente modificato e sono stati introdotti requisiti minimi per i pesci e gli animali selvatici la cui detenzione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci ornamentali).
13) Sono state introdotte disposizioni sull’allevamento degli animali (art. 95-102). Si vuole garantire in particolare
che l’allevamento non produca animali con caratteristiche che compromettano il benessere degli animali e ne feriscano la dignità. Gli allevatori professionali di animali da compagnia devono disporre di una specifica formazione.
14) Il contenuto del capitolo commercio e pubblicità con animali (art. 103-112) è stato ripreso ma ristrutturato.
Una nuova disposizione prevede che le persone che vendono o che affidano a terzi un animale devono fornire verbalmente e per iscritto informazioni riguardanti i bisogni degli animali, le cure, le condizioni per una detenzione adeguata e le basi giuridiche.
15) Il capitolo trasporti di animali (art. 113-140) corrisponde all’omonimo capitolo dell’ordinanza in vigore ma vi
figurano alcune novità (formazione dei trasportatori, designazione di una persona responsabile per il trasporto degli animali e di una persona responsabile del loro benessere, deroghe alla durata massima del trasporto e un capoverso sul trasporto internazionale degli animali).
16) Anche nel capitolo macellazione di animali (art. 141-152), il cui contenuto è stato ripreso dalla vecchia ordi-
nanza, sono state inserite nuove disposizioni (formazione delle persone che si occupano degli animali, inserimento di nuovi metodi nell’elenco delle procedure di stordimento).
17) Come già anticipato, il capitolo esperimenti su animali (art. 153-194) contempla le disposizioni dettagliate non
più presenti nella nuova legge sulla protezione degli animali e riprende le disposizioni dell’ordinanza in vigore. Allo stesso tempo precisa diverse disposizioni e ne introduce di nuove (definizioni, allevamento e procreazione di animali con mutazioni patologiche e di animali geneticamente modificati, autorizzazione per la detenzione di animali da laboratorio, obiettivi sperimentali inammissibili, ecc.)
18) Nel capitolo eccezioni dall’obbligo di anestetizzare (art. 195) ripreso dall’OPAn in vigore è stata introdotta la
definizione di persona esperta.
19) Le pratiche vietate erano disciplinate in parte nella legge, in parte nell’ordinanza. Ora sono riassunte tutte in un
omonimo capitolo (art. 196-204).
20) Nel nuovo capitolo esecuzione (art. 208-220) figurano i compiti dell’Ufficio federale. Vi sono altresì con-
template: le disposizioni che fissano i presupposti per la nomina del responsabile del servizio cantonale competente e delle altre persone preposte all’esecuzione, le disposizioni sulla formazione e sul perfezionamento di tali persone e le disposizioni che disciplinano i controlli. Infine, è definito il quadro tariffario degli emolumenti cantonali.