Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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perseguiti dall’iniziativa erano: moto regolare all’aperto per gli animali da reddito ed altri animali domestici, limitazione dei trasporti di animali allo stretto necessario, divieto di esperimenti causanti dolori e sofferenze gravi o durevoli, uccisione di animali solo se giustificata da motivi validi, detenzione di animali selvatici in un ambiente corrispondente in ampia misura al loro habitat naturale e divieto di importare animali e prodotti animali se la loro detenzione, rispettivamente, produzione all’estero violi i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Essa avanzava altresì richieste che risultano già soddisfatte dalla nuova legislazione quali, ad esempio, una detenzione degli animali che rispetti le loro esigenze e metodi d’allevamento che non compromettano la salute e il benessere degli animali genitori e dei loro discendenti. A seguito dell’approvazione della nuova legge sulla protezione degli animali il comitato d’iniziativa ha ritirato l’iniziativa6.
Il 16 dicembre 2005 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla protezione degli animali7 ed ha incaricato il Consiglio federale di elaborare l’ordinanza d’esecuzione. Il corrispondente incarico è stato affidato all’Ufficio federale di veterinaria al quale, a livello federale, compete la protezione degli animali. Per la trattazione delle varie tematiche, l’Ufficio federale aveva istituito già nel 2003 25 gruppi di lavoro consultivi i cui sedevano esperti in rappresentanza delle autorità d’esecuzione cantonali, delle scuole universitarie, della protezione degli animali e della produzione. Obiettivo dei gruppi di lavoro è stato garantire per ogni tema una discussione tecnico-specialistica sulla quale non pesassero gli interessi delle varie associazioni.
Ispirandosi alla nuova LPAn, la nuova ordinanza recepisce sostanzialmente le disposizioni dell’ordinanza in vigore. Laddove necessario, dette disposizioni sono state precisate nell’intento primario di migliorarne l’applicabilità. Ma l’ordinanza ha anche introdotto delle novità riguardanti, ad esempio, le strutture preposte all’esecuzione, la formazione e l’informazione dei detentori degli animali e, più in generale, della popolazione, la regolamentazione dell’allevamento e dei metodi zootecnici nell’ambito dell’allevamento non convenzionale e degli animali geneticamente modificati e, non da ultimo, le disposizioni applicabili a suini, caprini, cavalli, pesci e animali selvatici per la cui detenzione non è necessaria un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci ornamentali).
2. Ripercussioni sul piano finanziario e del personale
2.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Già nel suo messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale ha sottolineato che per adempiere i compiti vecchi e nuovi nell’ambito della protezione degli animali dovrà aumentare progressivamente il proprio organico. I nuovi impieghi consentiranno di adempiere i nuovi compiti relativi all’informazione e alla formazione nonché quelli volti a sostenere l’esecuzione nei settori dell’alta vigilanza, delle autorizzazioni, della concertazione degli obiettivi, dei mandati di prestazione, del coordinamento della ricerca e del registro dei divieti di detenzione.
Nel messaggio, il Consiglio federale ha inoltre sottolineato che per l’adempimento dei nuovi compiti si renderanno necessari altri 1,2 milioni di franchi. Saranno soprattutto i nuovi compiti nei settori dell’informazione e della formazione a cagionare un sensibile aumento delle spese, ma anche i nuovi strumenti d’esecuzione quali la concertazione degli obiettivi e il mandato di prestazioni saranno all’origine di costi supplementari.
2.2 Ripercussioni sui Cantoni
La nuova regolamentazione di alcuni settori (detenzione di cavalli, ovini e caprini, allevamento di animali, nuovi requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici, nuove disposizioni riguardanti gli esperimenti sugli animali, ecc.) e i nuovi compiti (ad es. esigenze precise poste ai controlli) si tradurranno in un maggiore onere a carico dei Cantoni. Non tutti i Cantoni però saranno interessati in eguale misura dalla revisione della legislazione sulla protezione degli animali. Buona parte di essi già applica la legislazione sulla base di risorse sufficienti. Altri invece devono ancora compiere sforzi in tal senso. A ciò si aggiunge che i compiti legati all’applicazione della legislazione non sono distri-
6 FF 2006 341