Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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- Direttiva 91/630/CEE relativa alla protezione dei suini10;
- Direttiva 93/119/CEE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento11;
- Direttiva 98/58/CEE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti12;
- Direttiva 1999/74/CE relativa alla protezione delle galline ovaiole13;
Alcune disposizioni concernenti la protezione degli animali sono inoltre contenute nella direttiva 1999/22/CE, del 29 marzo 199914, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
Il Consiglio dell’UE ha infine emanato il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 200415, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; esso sarà applicabile a partire dal 5 gennaio 2007 ed abrogherà la direttiva 91/628/CEE.
Le direttive della CE sono vincolanti per i singoli Stati membri i quali devono trasporli nelle loro legislazioni. Vincolanti sono anche i regolamenti della CE la cui validità è automatica per tutti gli Stati membri. In tutti questi Stati, come pure negli Stati europei che non fanno parte dell’UE, vigono senza eccezioni disposizioni nazionali in materia di protezione degli animali, ma il livello di protezione varia considerevolmente da Stato a Stato. A parte alcune rare eccezioni, le prescrizioni svizzere sulla protezione degli animali sono più severe di quelle della maggior parte dei Paesi europei.
Nell’ambito della protezione degli animali, il Consiglio d’Europa, negli ultimi quarant’anni, ha elaborato e aperto alla ratifica cinque diverse convenzioni. La Svizzera le ha ratificate tutte:
- Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti16 con Protocollo di modifica del 6 febbraio 1992;
- Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello17;
- Convenzione del 18 marzo 1986 per la protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici18 con Protocollo di modifica del 22 giugno 199819;
- Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia20;
- Convenzione europea del 6 novembre 2003 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale21. Sostituisce la Convenzione sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale del 1968 che la Svizzera ha pertanto provveduto a denunciare.
Queste convenzioni sono state per lo più recepite nella legislazione svizzera. Le parti mancanti (ad es. allevamento di animali, trasporti internazionali di animali) sono oggetto della presente revisione della legislazione sulla protezione degli animali.
10Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340
dell’11.12.1991, p. 33 segg.), modificata dalla direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU L 316 dell’1.12.2001, p. 36 segg.). La direttiva 91/630/CEE esiste in una versione consolidata del 21.12.2001.
11Direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU L
340 del 31.12.1993, p. 21. segg.).
12Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, p. 23
segg.).
13Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del
3.8.1999, p. 53 segg.).
14GU L 094 del 9.4.1999, p. 24-26.
15GU L 003 del 5.1.2005, p. 1-44.
16RS 0.454
17Non ancora in vigore; ratificato dalla Svizzera il 21.12.1994.
18RS 0.457
19 RS 0.457.1
20 RS 0.456
21 RS 0.452