Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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buiti nello stesso modo fra tutti i Cantoni; alcuni, ad esempio, devono controllare un gran numero di aziende detentrici di animali da reddito, in altri, invece, vi è una forte concentrazione di esperimenti su animali. Una previsione circa l’importo del maggior costo che i Cantoni dovranno sopportare a causa della riveduta legge non può dunque basarsi che su indicazioni di carattere generale.

La struttura esecutiva cantonale sarà gravata soltanto in misura limitata di nuovi compiti. Gli organi esecutivi dovranno adempiere determinati presupposti riguardo alla formazione e al perfezionamento (art. 213). In base alle nuove disposizioni dovranno essere rilasciate autorizzazioni per la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali geneticamente modificati. Inoltre, i Cantoni dovranno sorvegliare la collaborazione delle organizzazioni e delle ditte di cui si avvalgono per l’esecuzione. D’altro canto però il loro coinvolgimento consente di sgravare le autorità preposte all’esecuzione.

I Cantoni avranno la possibilità, anche se limitata, di riscuotere emolumenti. Nella misura in cui non lo facciano già, detti emolumenti consentiranno di coprire una parte dei costi legati all’esecuzione. Il fatto di concentrare l’esecuzione su un servizio specializzato e la possibilità di regionalizzarla dovrebbe permettere di contenere i costi d’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

2.3 Ripercussioni sui detentori di animali

Le ripercussioni sui detentori di animali sono molto diverse tanto che è quasi impossibile riassumerle. In alcuni casi essi dovranno seguire una formazione. In altri, dovranno procedere agli adeguamenti necessari in funzione della specie animale detenuta entro i termini transitori stabiliti. Nella parte dedicata ai singoli articoli i termini transitori sono indicati e commentati. Nel fissare i termini transitori si è badato, in generale, a che siano adeguati e che garantiscano la protezione degli investimenti nell’agricoltura affinché i detentori di animali non siano costretti a sostenere costi che potrebbero compromettere la sopravvivenza economica dell’impresa. Per l’adeguamento delle condizioni di detenzione alcune disposizioni prevedono termini transitori piuttosto lunghi che vanno da 10 (ad esempio, divieto di pavimenti completamente perforati per i suini, divieto di settori di riposo duri e perforati per i tori da ingrasso) a 15 (ad esempio, divieto di stabulazione fissa per le capre) a 20 anni (divieto del giogo elettrico). I termini transitori fanno stato anche per le costruzioni autorizzate in base alle norme attualmente in vigore e portate a termine poco dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. Raffronto internazionale

La Comunità europea non dispone di una normativa completa e vincolante nell’ambito della protezione degli animali perché quest’ultima non figura fra i compiti comunitari di cui all’articolo 3 del Trattato CEE. Poiché, tuttavia, gli organi della CE e gli Stati membri sono espressamente invitati nell’elaborazione e nell’esecuzione di norme giuridiche di diritto comunitario nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca di tener conto delle esigenze del benessere degli animali, la CE ha emanato le seguenti direttive:

- Direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali7;

- Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto8;

- Direttiva 91/629/CEE relativa alla protezione dei vitelli9;

7 Direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, p. 1 segg.). In relazione alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali va inoltre menzionata la decisione 90/67/CEE della Commissione del 9 febbraio 1990, che istituisce un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 44 del 20.2.1990, p. 30 segg.).

8 Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto nonché alla modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/426/CEE (GU L 340 dell’11.12.1991, p. 17 segg.) modificate mediante la decisione 92/438/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 (GU L 243 del 25.8.1992, p. 27 segg.) nonché dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU L 243 del 30.6.1995, p. 52 segg.). La direttiva 91/628/CEE esiste in una versione consolidata del 30.6.1995.

9 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell’11.12.1991, p. 28 segg.), modificata dalla direttiva 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 (GU L 25 del 28.1.1997, p. 24 segg.) nonché dalla decisione 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio 1997 (GU L 76 del 18.3.1997, p. 30 seg.).