Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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21) I termini transitori accordati per procedere ai necessari adeguamenti in seno alle aziende detentrici di animali e

per ottemperare a determinate disposizioni sono inseriti nel capitolo disposizioni finali (art. 221-225) e

nell’allegato 6.

22) Gli allegati 1 (animali da compagnia) e 3 (roditori da laboratorio) sono stati adeguati alle più recenti co-

noscenze. L’allegato 2 (animali selvatici) è stato ampiamente modificato (superfici minime più ampie, requisiti qualitativi più precisi) e completato (animali selvatici, anfibi, pesci tenuti come animali da compagnia). Nell’allegato 4 sono state fissate le dimensioni minime (altezza) dei compartimenti per il trasporto degli animali e il volume minimo che deve essere garantito ai volatili durante il trasporto. L’allegato 5 riprende, dal profilo dei contenuti, l’ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali che viene abrogata. Il nuovo allegato 6 contempla i termini transitori previsti nel quadro della revisione totale.

C. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PROPOSTE DI REVISIONE

1. Basi legali, genesi e principi della revisione

La revisione della legislazione in materia di protezione degli animali ha alle spalle una lunga serie di interventi parlamentari e di segnalazioni alla Commissione della gestione che sottolineavano le lacune nella protezione degli animali e alle quali la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) decise di dare seguito. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S), a sua volta, si impegnò ad esaminare nel dettaglio la problematica. Nel suo rapporto d’ispezione del 5 novembre 1993 intitolato «Difficoltà d’applicazione nella protezione degli animali»1, essa presentò un bilancio dei risultati raggiunti e suggerì diverse possibilità di miglioramento.

Nel suo parere del 26 gennaio 19942 il Consiglio federale si dichiarò disposto a concretizzare le raccomandazioni della CdG-S in una revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Nel 1997, tuttavia, dopo ingenti lavori preparatori, la revisione venne abbandonata. Emerse infatti chiaramente che per un miglioramento dell’esecuzione a lungo termine e l’introduzione di nuovi strumenti d’esecuzione era necessario procedere a una revisione della legge.

Il 14 maggio 1997 il Consiglio federale decise la modifica dell’OPAn3 e concretizzò così quella parte di raccomandazioni della Commissione che potevano essere disciplinate a livello di ordinanza.

Il 9 dicembre 2002 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali4 premurandosi di garantire che ogni misura della legge corrispondesse effettivamente ad un obiettivo di protezione degli animali. Seguendo le raccomandazioni della CdG-S, alcune parti della LPDA sono state trasferite a un livello normativo più consono. Il Consiglio federale ha inteso innanzitutto migliorare l’esecuzione sia introducendo nuovi strumenti sia fissando requisiti strutturali all’attenzione degli organi esecutivi. I nuovi strumenti d’esecuzione possono essere suddivisi in due gruppi:

- informazione e formazione;

- definizione concertata degli obiettivi e mandato di prestazioni (collaborazione di terzi).

Tenuto conto dell’imminente presentazione dell’iniziativa della Protezione svizzera degli animali (SPA), la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati, incaricata dell’esame preliminare, decise di sospendere i dibattiti fino alla pubblicazione del messaggio del Consiglio federale in merito all’iniziativa. Il Consiglio federale si schierò su questa posizione.

Il 23 luglio 2003 la Protezione svizzera degli animali (SPA) presentò l’iniziativa popolare per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)”5 corredata di 117 113 firme valide. I principali obiettivi

1 FF 1994 I 550

2 FF 1994 I 580

3 modifica del 14 maggio 1997 dell’OPAn, in vigore dal 1° luglio 1997 (RU 1997 1121)

4 FF 2003 580

5 FF 2002 438