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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
4 Le gabbie delle coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.
Sezione 8: Volatili e piccioni domestici
Art. 57 Attrezzature
1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di sufficienti attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata.
2 I volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie al suolo, ricoperta di una lettiera adeguata, di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie sulla quale i soggetti possono muoversi.
3 Occorre inoltre prevedere:
a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o un tappeto di gomma; come nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
c. per gli animali d’allevamento, le ovaiole e i genitori del pollame domestico, nonché per le galline faraone e i piccioni domestici: posatoi a diversi livelli adeguati all’età e al comportamento degli animali;
d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;
e. per i piccioni domestici: un luogo in cui possano fare il bagno.
4 Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Art. 58 Illuminazione
1 Nei locali per volatili domestici, l’intensità luminosa di giorno non deve essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.
2 Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso e in quelle per animali genitori degli animali da ingrasso può essere utilizzata un’illuminazione d’orientamento di un’intensità luminosa inferiore a 1 lux.
3 In presenza di cannibalismo, l’intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell’intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate senza indugio all’autorità cantonale.