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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

3 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in tana deve essere annunciata all’autorità cantonale. Quest’ultima provvede alla sorveglianza permanente della manifestazione. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.

Art. 69 Trattamento dei cani

1 L’allevamento, il trattamento e l’educazione dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adeguamento all’ambiente.

2 Chi tiene un cane deve adottare i provvedimenti necessari affinché il cane non costituisca un pericolo per gli esseri umani e gli animali.

3 È proibito trattare i cani con eccessivo rigore, punirli con spari o colpi di bastone e usare collari con aculei interni.

Art. 70 Mezzi ausiliari e apparecchi

1 Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all’animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.

2 L’impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche è vietato.

3 Su domanda, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente gli apparecchi di cui al capoverso 2 a scopi terapeutici. Le capacità richieste devono essere attestate da un esame riconosciuto dall’autorità cantonale.

4 Chi impiega apparecchi secondo il capoverso 3 deve documentarlo e, alla fine di ogni anno civile, presentare all’autorità cantonale un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:

a. la data di ogni impiego;

b. il motivo dell’impiego;

c. il mandante;

d. il segnalamento e l’identificazione del cane;

e. il risultato dell’impiego dell’apparecchio.

Art. 71 Notificazioni

1 I veterinari, i medici, i rifugi e le pensioni per animali, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

a. ha ferito gravemente persone o animali; oppure

b. presenta un comportamento aggressivo anomalo.

2 I Cantoni possono estendere l’obbligo di notificazione ad altre cerchie di persone.