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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.
2 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, altrimenti occorre mettere a disposizione foraggio supplementare appropriato.
Art. 44 Tosatura
1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno.
2 I soggetti appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
Sezione 5: Caprini
Art. 45 Stabulazione
1 I caprini non possono essere tenuti legati.
2 I caprini devono poter disporre di un settore di riposo provvisto di un’adeguata lettiera bastevole. Le nicchie di riposo sopraelevate non devono essere provviste di lettiera.
3 I caprini tenuti singolarmente devono essere in contatto visivo con conspecifici.
4 I capretti fino all’età di quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempreché l’azienda conti più di un capretto.
Art. 46 Foraggiamento
1 I caprini devono avere sempre accesso all’acqua, sui pascoli d’estivazione almeno una volta al giorno.
2 I capretti di età superiore a due settimane devono poter ingerire liberamente fieno o altro foraggio grezzo adeguato.
Art. 47 Detenzione al pascolo nel parco
1 I caprini non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.
2 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, altrimenti occorre mettere a disposizione foraggio supplementare appropriato.