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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 59 Uccisione dei pulcini

1 I pulcini e gli embrioni eccedentari negli incubatori possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l’impiego di un’adeguata miscela di gas.

2 I pulcini vivi non possono essere sovrapposti.

Sezione 9: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione

Art. 60 Obbligo d’autorizzazione

1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn.

2 Soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, quali:

a. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;

b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;

c. le delimitazioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;

d. i dispositivi d’attacco;

e. i nidi;

f. i posatoi per volatili domestici.

3 I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati in quanto unità, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

4 Non necessitano di autorizzazione i fabbricanti, gli importatori e i venditori di sistemi e impianti di stabulazione per le detenzioni di animali il cui esercizio rientra nell’ambito dell’occupazione del tempo libero.

Art. 61 Procedura d’autorizzazione

1 Il fabbricante, l’importatore o il venditore presenta all’UFV la domanda corredata dei documenti necessari per la valutazione.

2 L’esame pratico eventualmente necessario è eseguito dall’UFV o da un altro servizio appropriato. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L’UFV gli sottopone un preventivo delle spese. Può chiedere un acconto.

3 Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione i sistemi e gli impianti di stabulazione necessari ai fini dell’esame.

4 L’UFV rilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.