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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
5 L’autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui all’allegato 1, sempreché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell’animale.
Art. 62 Commissione per gli impianti di stabulazione
1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali, nonché la costruzione di stalle.
2 Il DFE designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Redige il suo regolamento interno. L’UFV ne gestisce la segreteria.
3 L’UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici che l’UFV le sottopone.
Art. 63 Comunicazione e pubblicazione
1 Il fabbricante, l’importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine.
2 L’UFV tiene un elenco delle domande pendenti e delle autorizzazioni rilasciate, nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.
3 L’UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell’ambito della procedura d’autorizzazione.
Sezione 10: Cani
Art. 64 Alimentazione
1 I cani devono poter bere sufficiente acqua regolarmente e a brevi intervalli.
2 Gli alimenti per i cani tenuti all’aperto devono essere al riparo dalle intemperie.
Art. 65 Contatti sociali
1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani. Sono eccettuati i cani da protezione del gregge durante la loro attività di sorveglianza.
2 I cuccioli possono essere separati dalla madre e dal resto della cucciolata al più presto all’età di 56 giorni.
3 Le cagne che allattano devono potersi allontanare dai loro cuccioli.