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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
Sezione 6: Cavalli
Art. 48 Definizioni
1 Per cavalli si intendono gli animali addomesticati della specie equina (cavalli, pony, asini, muli e bardotti).
2 Per giovani cavalli si intendono i puledri svezzati fino all’inizio di un’utilizzazione regolare, ma di età inferiore ai sei anni.
3 Per utilizzazione si intende il lavoro sulla sella, a mano o bardato.
4 Il movimento comprende l’utilizzazione e il libero movimento del cavallo.
5 Per libero movimento si intende lo spostamento in un’area d’uscita in cui il cavallo stesso decide la direzione e la velocità dell’andatura. La conduzione a mano o mediante giostra meccanica non è considerata libero movimento.
6 Per area d’uscita si intende qualsiasi superficie recintata all’aperto in cui ai cavalli è concessa la possibilità di muoversi liberamente.
Art. 49 Detenzione
1 I cavalli non possono essere tenuti legati.
2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di sufficiente lettiera adeguata, pulita e asciutta.
3 I cavalli devono essere in contatto visivo, acustico e olfattivo almeno con un altro cavallo.
4 I giovani cavalli devono essere tenuti in gruppo.
5 Se sono tenuti in gruppo, i cavalli, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o poter ritirarsi. Nelle scuderie non devono esservi vicoli ciechi.
Art. 50 Detenzione all’aperto
Se sono tenuti all’aperto giorno e notte, i cavalli non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.
Art. 51 Foraggio
1 Per soddisfare il bisogno d’occupazione tipico della specie, ai cavalli occorre mettere sempre a disposizione foraggio grezzo, come paglia da foraggio, eccetto durante il pascolamento.