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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

4 Nei box, i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se non si sopportano. Se non vi sono conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti soli per un breve periodo.

Art. 66 Movimento

1 I cani devono essere portati fuori giornalmente in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

2 Se, in casi motivati, non è possibile portarli fuori conformemente al capoverso 1, i cani devono potersi muovere giornalmente, se possibile all’aperto. Il canile non è considerato area per il movimento.

3 Il movimento di cui al capoverso 2 deve essere effettuato per quanto possibile in gruppo. La persona che accudisce i cani deve riservare loro un'attenzione adeguata affinché il movimento sia sufficientemente variato.

Art. 67 Ricovero, pavimenti

1 I cani possono essere tenuti legati al massimo 5 ore al giorno. Durante questo lasso di tempo devono potersi muovere con un guinzaglio avvolgibile in uno spazio di almeno 20 m2. L’impiego del collare a strozzo è vietato.

2 I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero adeguato alla loro massa corporea che li protegga dalle intemperie, nonché di un settore di riposo adeguato. Sono eccettuati i cani da protezione del gregge durante la loro attività di sorveglianza.

3 I cani devono disporre di un giaciglio in materiale plastico e isolante.

4 I cani non devono essere tenuti su pavimenti perforati.

5 Nelle detenzioni in box, ogni cane deve disporre di un settore di riposo sopraelevato sopra il quale possa sdraiarsi e sotto il quale possa rifugiarsi.

6 Nelle detenzioni in gruppo occorre prevedere sufficienti possibilità di ritirarsi e di evitarsi.

7 I canili o i box adiacenti devono essere muniti di protezioni visive appropriate per consentire agli animali di ritirarsi ma anche di avere un contatto visivo.

Art. 68 Addestramento dei cani da caccia

1 I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall’autorità cantonale.

2 La tana artificiale è approvata se:

a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;

b. i movimenti della volpe e del cane possono essere sorvegliati mediante appositi dispositivi;

c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.