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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Art. 25 Illuminazione
1 Gli animali domestici non possono essere tenuti nell’oscurità in permanenza.
2 I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3 L’intensità luminosa deve essere, di giorno, di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata nell’articolo 58.
4 Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il (data dell’entrata in vigore) non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante un investimento finanziario o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettono l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare fonti di luce artificiale adeguate.
5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente al di là di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di ovaiole può essere abbreviata.
6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità sull’arco di 24 ore.
Art. 26 Dispositivi per dirigere il comportamento nelle stalle
1 I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati.
2 Per i bovini sono ammesse, a titolo provvisorio, recinzioni elettriche nella stabulazione libera. L’impiego di gioghi elettrici è vietato.
Sezione 2: Bovini e bufali
Art. 27 Foraggiamento dei vitelli
1 I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.
2 I vitelli di più di due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo appropriato.
3 I vitelli devono avere sempre accesso all’acqua, sui pascoli d’estivazione almeno una volta al giorno.
4 È vietato mettere la museruola ai vitelli.
Art. 28 Detenzione dei vitelli
1 I vitelli fino all’età di quattro mesi non possono essere tenuti legati.
2 I vitelli possono temporaneamente essere legati o fissati in altro modo.