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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 203 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi (Decapoda)

Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

a. organizzare gare di pesca;

b. pescare in modo mirato pesci che non possono essere prelevati e pescare in acque da cui è vietato prelevare pesci;

c. utilizzare lenze con ardiglione; l’UFV e l’Ufficio federale dell’ambiente disciplinano le eccezioni;

d. trasportare pesci e decapodi vivi e rifinirli su ghiaccio o in acqua ghiacciata;

e. ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (Decapoda).

Art. 204 Pratiche vietate su altri animali

È inoltre vietato:

a. amputare gli artigli dei gatti domestici e di altri felini (Felidae);

b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione degli artigli e dei denti. Sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione;

c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo;

d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata dei posatoi per uccelli.

Capitolo 13: Ricerca

Art. 205

L’UFV elabora o acquisisce le basi scientifiche che permettono di formulare condizioni e raccomandazioni per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali. Può anche delegare questo compito a specialisti e istituti esterni all’Amministrazione federale.

Capitolo 14: Misure amministrative

Art. 206 Cauzione

I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali. L’importo è stabilito secondo la specie e l’effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l’articolo 24 LPAn.