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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

b. eseguire interventi al pene di montoni e caproni utilizzati per evidenziare i calori.

Art. 200 Pratiche vietate sui volatili domestici

Per quanto riguarda i volatili domestici è inoltre vietato:

a. recidere i becchi;

b. recidere le appendici del capo e tarpare le ali;

c. utilizzare occhiali e lenti a contatto, nonché fissare mezzi ausiliari che impediscono la chiusura del becco;

d. eliminare l’acqua per provocare la muta;

e. ingrassarli;

f. spiumarli vivi.

Art. 201 Pratiche vietate sui cavalli

Per quanto riguarda i cavalli è inoltre vietato:

a. recidere il fusto della coda;

b. modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;

c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;

d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono loro stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti o se la pelle delle membra è stata sensibilizzata;

e. eliminare i peli tattili;

f. marchiarli a caldo o a freddo;

g. fissare la lingua.

Art. 202 Pratiche vietate sui cani

Per quanto riguarda i cani è inoltre vietato:

a. recidere la coda e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;

b. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;

c. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l’aggressività, ad eccezione dell’addestramento e della prova dei cani nelle tane artificiali secondo l’articolo 68 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani pastori;

d. offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise se l’intervento è stato eseguito infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.