Progetto
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
3 L’Ufficio federale può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate agli esperimenti sugli animali, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali di cui all’articolo 25 LPAn.
4 La Commissione si scambia con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano, almeno una volta all’anno, informazioni circa lo stato dei lavori relativi agli animali geneticamente modificati.
5 I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati applicando le tariffe della Confederazione.
Art. 193 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
1 I membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali non devono essere collaboratori dell’autorità cantonale. L’autorità cantonale può gestire la segreteria della commissione.
2 Dopo la loro nomina, i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizzato dall’UFV.
3 I membri devono dimostrare entro quattro anni di aver fruito di quattro giorni di perfezionamento nell’ambito della formazione teorica secondo l’allegato 5 numeri 12 e 22.
Sezione 9: Statistica e informazione del pubblico
Art. 194
1 L’UFV tiene la statistica di cui all’articolo 36 LPAn. La statistica deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali nei settori degli esperimenti sugli animali, degli animali da laboratorio e degli animali geneticamente modificati.
2 Nell’allestire e pubblicare la statistica, l’UFV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.
3 In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l’UFV pubblica annualmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi nell’ambito della protezione degli animali per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali, gli animali da laboratorio e gli animali geneticamente modificati.