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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
Capitolo 11: Eccezioni dall’obbligo dell’anestesia
Art. 195
1 L’anestesia non è necessaria durante gli interventi se il veterinario la giudica inopportuna o inattuabile per motivi medici.
2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestetizzare gli animali:
a. accorciamento della coda agli agnelli, fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l’ano e la vulva;
b. castrazione di suini di sesso maschile, fino al quattordicesimo giorno di vita;
c. asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni;
d. spuntatura del becco dei volatili domestici;
e. accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi previsti per l’allevamento di polli da ingrasso e di ovaiole;
f. marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti e la marchiatura di pesci;
g. levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.
3 Sono considerate esperte le persone che hanno acquisito un’esperienza pratica nell’esecuzione di un intervento, su indicazione e sotto sorveglianza di uno specialista, e che eseguono regolarmente tale intervento.
Capitolo 12: Pratiche vietate
Art. 196 Pratiche vietate su tutte le specie animali
1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli inutilmente a sforzi eccessivi.
2 È inoltre vietato:
a. uccidere animali con crudeltà;
b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
c. uccidere animali per celia, in particolare organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
d. organizzare combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;